(III Legislatura)

 

Legge Regionale n. 39 del 30 06 1956

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Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i coloni perpetui.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 07 07 1956 n. 41)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente Regionale promulga

 

 

ARTICOLO 1

Nell' attuazione delle norme del capo secondo del titolo terzo della legge 27 dicembre 1950, n. 104, i coloni perpetui di godimento precedente al 27 dicembre 1950 avranno diritto alla assegnazione dei terreni che occupano.

Nel caso in cui risultino proprietari di altri terreni, la superficie da assegnare va ridotta per riportare la proprieta' complessiva dell' assegnatario entro i limiti di cui all' art. 38 della predetta legge.

 

 

ARTICOLO 2

Restano ferme tutte le altre norme della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

 

 

ARTICOLO 3

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 giugno 1956.