(III Legislatura)
Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprieta'.
 
Le contestazioni esistenti e sopravvenute sul diritto di proprieta' tra privati ed enti pubblici e relative a terreni soggetti agli obblighi previsti dal Titolo terzo della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, si intendono trasferite sulla indennita' dovuta a norma dell' art. 42 della detta legge.
Restano fermi in ogni caso a carico del proprietario nei confronti del quale esistono le contestazioni previste al comma precedente, gli obblighi previsti dai Titoli I e II della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 marzo 1956.