(III Legislatura)

 

Legge Regionale n. 21 del 27 03 1956

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Attuazione della riforma agraria nei casi di contestazione del diritto di proprieta'.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 30 03 1956 n. 22)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente Regionale promulga

 

 

ARTICOLO 1

Le contestazioni esistenti e sopravvenute sul diritto di proprieta' tra privati ed enti pubblici e relative a terreni soggetti agli obblighi previsti dal Titolo terzo della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, si intendono trasferite sulla indennita' dovuta a norma dell' art. 42 della detta legge.

Restano fermi in ogni caso a carico del proprietario nei confronti del quale esistono le contestazioni previste al comma precedente, gli obblighi previsti dai Titoli I e II della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104.

 

 

ARTICOLO 2

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 marzo 1956.