(III Legislatura)
Assegnazione dei terreni acquisiti alla coltura agraria a seguito di opere di bonifica idraulica.
 
Salvo quanto stabilito negli articoli seguenti, ai fini dell' applicazione del titolo III della legge 27 dicembre 1950, n. 104, si tiene conto dei terreni prosciugati o in corso di prosciugamento all' atto della entrata in vigore della predetta legge a seguito di opere pubbliche di prosciugamento o per effetto della esecuzione di opere pubbliche di bonifica di cui al secondo comma dell' art. 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, anche se emersi ed acquisiti alla cultura successivamente.
Ove non sia stato ancora determinato il reddito previsto dal primo comma dell' art. 23 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, il medesimo, ai soli fini dell' applicazione della presente legge, sara' stabilito dall' Ispettore agrario provinciale, sentito il Comitato provinciale dell' Agricoltura, tenendo conto della utilizzazione ordinaria all' atto dell' acquisizione dei terreni alla coltura agraria.
Avverso il provvedimento che determina il reddito imponibile, e' ammesso ricorso all' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, entro il termine di giorni trenta dall' avvenuta pubblicazione.
Per la esenzione dal conferimento prevista dal 1 comma dell' art. 25 della citata legge di riforma agraria si ha riguardo alla condizione dei terreni al 25 ottobre 1955. Sono altresi' esenti da conferimento i terreni oggetto della presente legge che risultino destinati all' esecuzione di opere pubbliche di bonifica, se ed in quanto le medesime siano comprese in piani o progetti gia' approvati ed abbiano concreto inizio entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
I lotti saranno assegnati per sorteggio tra i lavoratori capifamiglia che, prima del compimento delle opere di bonifica, traevano prevalentemente i mezzi del loro sostentamento esercitando la loro attivita' produttiva nelle zone prosciugate o che, al 25 ottobre 1955, conducevano direttamente i terreni soggetti al presente conferimento, purche', all' atto della pubblicazione della presente legge, siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 39 della legge regionale di riforma agraria.
L' elenco di tali aventi diritto al sorteggio sara' formato, sulle domande degli interessati presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, dalla Commissione di cui al citato articolo 39.
Ove residuassero dei lotti, sara' proceduto all' assegnazione secondo le norme ordinarie.
Ai terreni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme dei titoli primo e secondo della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104 sulla riforma agraria in Sicilia.
Agli effetti dell' applicazione della presente legge non sono validi, qualora comportino una riduzione della superficie da conferire, gli atti di trasferimento tra vivi e gli atti di costituzione, o conferimento in societa' che non abbiano data certa anteriore al 25 ottobre 1955 e che abbiano per oggetto i terreni di cui all' art. 1 della presente legge.
I termini previsti dal secondo e terzo comma dell' art. 30 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sono determinati rispettivamente al 15 febbraio 1954 ed al 15 febbraio 1953.
E' riconosciuta tuttavia validita' agli atti di trasferimento diretti alla formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione del DL 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, di data certa anteriore al 25 ottobre 1955.
Sono altresi' validi gli atti di trasferimento di data certa anteriore al 25 ottobre 1955, sempreche' gli acquirenti abbiano la qualita' di coltivatori diretti e non possiedano nel complesso del loro patrimonio una estensione di terreno superiore a quella prevista per l' applicazione dei benefici della legge sulla piccola proprieta' contadina.
La superficie oggetto degli atti di cui ai comma terzo e quarto del presente articolo va imputata sulla eventuale quota residuata ai proprietari secondo i piani di individuazione e conferimento.
Non si da' luogo ai benefici di cui all' art. 11 del DL 24 febbraio 1948, n. 114.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Ente per la riforma agraria in Sicilia puo' impugnare gli atti di trasferimento compiuti dopo il 15 febbraio 1955, qualora appaiono diretti al fine di sottrarsi in tutto od in parte agli obblighi provenienti dalla presente legge.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 febbraio 1956.