(III Legislatura)
Modifica all' art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29.
 
Il primo comma dell' art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, e' modificato come segue:
<< Per i terreni espropriati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni, l' Intendente di finanza, dietro istanza dei proprietari interessati od anche dell' ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, dispone che per il pagamento della imposta fondiaria, nonche' di qualsiasi altra imposta e contributo, afferenti, alla data di rilascio, a favore dell' ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, la quota dei cespiti soggetta a conferimento, venga escusso l' ente predetto cui fa carico anche l' indennita' di mora dovuta all' esattore, con divieto all' esattore stesso di compiere qualsiasi procedura a carico dell' iscritto a ruolo >>.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 gennaio 1956.