(II Legislatura)

 

Legge Regionale n. 29 del 02 08 1954

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Norme integrative per l' assegnazione dei terreni conferiti in applicazione della legge sulla riforma agraria.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 04 08 1954 n. 39)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente Regionale promulga

 

 

ARTICOLO 1

Nei casi di decadenza di cui al sesto comma dell' art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, e negli altri casi in cui si accerti che gli iscritti negli elenchi di cui allo stesso art. 39 mancano dei requisiti necessari ai fini dell' inclusione negli elenchi medesimi, la decadenza o la esclusione dagli elenchi e' pronunziata dall' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste.

 

 

ARTICOLO 2

Qualora da parte dell' assegnatario vi sia rinunzia espressa all' assegnazione seguita al sorteggio di cui all' art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, l' Assessore per l' agricoltura e le foreste puo' revocare l' assegnazione medesima previa contestazione all' interessato.

Puo' altresi' essere revocata l' assegnazione delle quote ai contadini, previa contestazione agli interessati:

a) quando l' assegnatario non prende effettivamente possesso della quota assegnata entro i termini fissati dall' ERAS.

b) quando risulta che l' assegnatario abbia acquistato anteriormente al sorteggio terreni per un reddito dominicale superiore a L. 800.

Gli assegnatari, nei confronti dei quali e' stata pronunziata la revoca, sono a domanda ammessi ad ulteriori eventuali sorteggi, esclusa la ipotesi di cui alla lettera

b).

 

 

ARTICOLO 3

Il decreto dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste che pronunzia la revoca dell' assegnazione annulla tutti gli effetti prodotti dal sorteggio e viene trascritto, a cura dello stesso, nei pubblici registri immobiliari.

 

 

ARTICOLO 4

Qualora, avvenuto il sorteggio, risulti la premorienza dell' assegnatario, il lotto sara' assegnato, con decreto dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste, ad uno dei discendenti in linea retta, anche se non sia capo famiglia e sempre che sia in possesso degli altri requisiti richiesti dall' art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

Il decreto dell' Assessore viene trascritto, a cura dello stesso, nei pubblici registri immobiliari.

 

 

ARTICOLO 5

Nei casi in cui, ultimati i sorteggi in favore degli aventi diritto, rimangano ancora quote disponibili, lo Assessore per l' agricoltura e le foreste puo' disporre che tali quote vengano sorteggiate tra gli iscritti negli elenchi di uno o piu' comuni viciniori.

Quanto previsto nel precedente comma si applica anche nei casi in cui non sia stato possibile formare l' elenco comunale previsto dall' art. 39 della legge sulla riforma agraria, per mancanza di domande.

Esaurito il procedimento di cui ai comma precedenti, ove dovesse manifestarsi tuttavia una eccedenza di quote, si puo' procedere alla compilazione di un apposito elenco di assegnatari, in favore di lavoratori agricoli, anche se proprietari di fondi rustici o enfiteutici, purche' lo siano in misura insufficiente all' impiego della mano d' opera della propria famiglia.

 

 

ARTICOLO 6

Le quote disponibili in dipendenza dei provvedimenti di revoca e quelle altre di cui al precedente art. 5, sono sorteggiate con le modalita' previste dall' art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104.

 

 

ARTICOLO 7

Nel caso in cui i lotti da assegnare nella circoscrizione di un Comune ricadono in zone coltivate o prevalentemente coltivate da contadini residenti in uno o piu' Comuni viciniori, l' Assessore per l' agricoltura e le foreste puo' disporre che il sorteggio avvenga totalmente o parzialmente in favore dei contadini iscritti negli elenchi dei Comuni suddetti.

I contadini che si sono avvalsi della facolta' di cui all' art. 39, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, possono chiedere infra un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il trasferimento nell' elenco del Comune di residenza.

Sulle domande degli interessati l' Assessore per la agricoltura e le foreste provvede con propri decreti.

 

 

ARTICOLO 8

Qualora agli assegnatari di lotti, di cui all' art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, venga meno, per effetto dell' annullamento o della modifica di un piano di conferimento o di ripartizione, il titolo all' assegnazione dei lotti, l' Assessore per la agricoltura e le foreste puo' disporre che in favore dei predetti sia sorteggiato separatamente e con precedenza un egual numero di lotti di altro piano di ripartizione.

Analogamente si provvede per i lotti gia' assegnati che per vincoli giuridici o per obiettiva ed accertata loro natura non possono essere assolutamente utilizzati per coltura agrarie.

Qualora i lotti assegnati si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente art. 7 e gli assegnatari non ne abbiano preso effettivamente possesso, l' Assessore per l' agricoltura e le foreste puo' avvalersi della facolta' concessagli dal primo comma del presente articolo.

 

 

ARTICOLO 9

Quanto previsto dall' art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, si applica anche a favore dell' Ente per la riforma agraria in Sicilia, e dei Consorzi di bonifica dell' Isola.

 

 

ARTICOLO 10

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 5 (1 e 2 , 3 e 4 comma), 6 (1 comma), 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente i prestiti agrari di esercizio, sono estesi ai prestiti di esercizio concessi dall' Ente per la riforma agraria in Sicilia agli assegnatari dei terreni conferiti, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, anche se i prestiti non siano conseguiti sotto forma cambiaria.

L' interesse non puo' superare quello previsto dall' art. 17, penultimo comma, della legge 12 maggio 1950, n. 230.

 

 

ARTICOLO 11

Per i terreni espropriati ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modificazioni, l' Intendente di Finanza, dietro istanza dei proprietari interessati, dispone che per il pagamento dell' imposta fondiaria, nonche' di qualsiasi altra imposta e contributo, afferenti, alla data di rilascio a favore dell' Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia, la quota dei cespiti soggetta a conferimento, venga escusso l' Ente predetto, cui fa carico anche l' indennita' di mora dovuta all' esattore, con divieto all' esattore stesso di compiere qualsiasi procedura a carico dell' iscritto a ruolo.

L' imposta fondiaria e qualsiasi altra imposta o contributo afferenti i lotti assegnati in virtu' della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, faranno carico agli assegnatari dal giorno della materiale immissione in possesso.

 

 

ARTICOLO 12

Il proprietario interessato, che posteriormente alla data del rilascio della quota dei cespiti soggetti a conferimento abbia continuato a pagare l' imposta fondiaria nonche' qualsiasi imposta o contributo afferente tale quota, ha diritto al rimborso da parte dell' Ente per la riforma agraria in Sicilia dell' importo delle somme pagate dalla data predetta.

 

 

ARTICOLO 13

Il primo comma dell' art. 44 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e' cosi' modificato:

<< La consegna dei terreni agli assegnatari ha luogo entro il mese di ottobre dell' anno in cui avviene il sorteggio, previa diffida ai proprietari da notificarsi a cura dell' ERAS entro il 31 agosto >>.

 

 

ARTICOLO 14

La trattenuta del sesto di cui al penultimo comma della tabella allegata alla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, non e' ammissibile ove la domanda relativa sia presentata dopo la pubblicazione del piano di conferimento.

 

 

ARTICOLO 15

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 1954.