(I Legislatura)
Elezione dei deputati all' Assemblea regionale siciliana
 
L' Assemblea regionale siciliana e' eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
I deputati sono eletti in base al sistema proporzionale puro stabilito nell' art. 57 del DLL 10 marzo 1946, n. 74, con esclusione del collegamento delle liste sia agli effetti dell' attribuzione dei seggi, che agli effetti dell' utilizzazione dei voti residui.
L' utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza.
La Regione e' ripartita in nove circoscrizioni elettorali, con capoluoghi nei seguenti Comuni: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale. Il numero dei deputati assegnati ad ogni collegio
elettorale viene calcolato dividendo per novanta la cifra della popolazione residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell' ultimo censimento.
Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati, quante volte il quoziente e' contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.
I seggi eventualmente rimanenti sono assegnati ai collegi, le cui circoscrizioni abbiano una maggiore popolazione residua.
L' esercizio del voto e' un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista.
Egli ha facolta' di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla presente legge.
Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che abbiano compiuto il 21 anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall' articolo seguente.
Non sono elettori:
1) gli interdetti e gli inabilitati;
2) i commercianti falliti, finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
3) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a liberta' vigilata a norma dell' articolo 215 del Codice penale, finche' durano gli effetti del provvedimento;
4) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
5) coloro che sono sottoposti all' interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell' ammonizione finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
6) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata liberta' degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia, o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumita' pubblica, esclusi i colposi, per falsita' in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsita' in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsita' in atti, per delitti contro la liberta' sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all' onore sessuale, per delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe, escluso quello preveduto dall' art. 553 per il delitto d' incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall' art. 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento od appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giuochi d' azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;
7) i condannati per i delitti previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui allo art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonche' i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell' attivita' fascista;
8) i tenutari dei locali di meretricio; 9) i concessionari di case di giuoco.
Le disposizioni dei numeri 4, 5, 6 e 7 non si applicano se la sentenza di condanna e' stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale o se il reato e' estinto per effetto di amnistia o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non puo' farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non e' intervenuta la declaratoria della competente Autorita' giudiziaria.
Per quanto riguarda l' iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonche' la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la compilazione delle liste di sezione, nonche' i ricorsi giudiziari e le disposizioni varie e penali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 3 in poi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il 25 anno di eta', entro il giorno delle elezioni e siano nati nella Regione o vi siano residenti da almeno 5 anni ininterrotti.
Salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in conseguenza di dimissioni o altra causa almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili:
1) i membri del Parlamento nazionale;
2) i consiglieri regionali;
3) il commissario dello Stato per la Regione siciliana;
4) i sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione elettorale o con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
5) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana;
6) i capi di gabinetto ed i segretari particolari dei ministri, dei sottosegretari di Stato, del presidente della Regione e degli assessori regionali.
Salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all' atto dell' accettazione della candidatura non sono eleggibili:
1) i magistrati dell' ordine giudiziario, nonche' i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, della Corte dei conti e delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana;
2) i prefetti e i vice prefetti della Repubblica;
3) il capo e il vice capo di polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
4) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
5) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa, delle Corti d' appello e dei Tribunali della Sicilia;
6) i funzionari di pubblica sicurezza;
7) i capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla Regione, nonche' degli uffici statali che svolgono attivita' nella Regione.
I diplomatici, i consoli, i vice - consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all' estero, non possono essere eletti all' Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l' ufficio senza perdere la nazionalita'.
Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.
Non sono eleggibili:
1) coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di societa' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l' obbligo di adempimenti specifici, l' osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l' autorizzazione e' sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garenzie da parte dello Stato o della Regione;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l' opera loro alle persone, societa' e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;
4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione e di collegi sindacali, i dirigenti di enti pubblici e privati soggetti a vigilanza o tutela della Regione o dello Stato o che siano ammessi a fruire di contributi, concorsi o sussidi da parte dei medesimi, salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in conseguenza di dimissioni o di altra causa almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all' art. 8, quarto comma dello Statuto.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione dell' Assemblea nei limiti dell' art. 3 dello Statuto della Regione.
La votazione per l' elezione dell' Assemblea ha luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente legislatura.
I sindaci di tutti i Comuni della Regione entro otto giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia al pubblico con speciali avvisi.
I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Regione, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di volere distinguere le loro liste di candidati nei collegi circoscrizionali.
Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o piu' rappresentanti del partito o del gruppo.
I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per la Presidenza della Regione ed uno per l' ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la Sezione regionale civile della Corte di cassazione ai sensi dell' art. 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell' avvenuta presentazione e' rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell' ora del deposito.
I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso la Presidenza della Regione, a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare alla Presidenza predetta eventuali identita' o confondibilita' dei contrassegni medesimi.
La Presidenza della Regione, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o gia' legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.
Decorso tale termine la Presidenza della Regione provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale della Presidenza stessa, all' uopo destinato.
Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla Segreteria dell' ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro il termine di tre giorni, dandone immediata comunicazione alla Presidenza della Regione.
La Presidenza della Regione, entro il cinquantesimo giorno precedente l' inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l' attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all' ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 150 e non piu' di 300 elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio.
I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo lo ordine di precedenza ai fini dell' indicazione del voto di preferenza ai sensi dell' art. 44.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all' estero, l' autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternita' e luogo di nascita dei singoli candidati.
Nessun candidato puo' essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, ne' in piu' di tre liste circoscrizionali, pena la nullita' della sua elezione.
Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del Tribunale avente sede nel Comune capoluogo di circoscrizione, non piu' tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione della candidatura, i certificati di nascita e di residenza dei candidati a norma dell' articolo 7 della presente legge o documenti equipollenti, e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali della circoscrizione.
I sindaci, devono, nel termine improrogabile di 48 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternita' del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di Pretura, con l' indicazione del Comune, nelle cui liste l' elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio od al cancelliere l' onorario di lire 10 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 500.
Nessun elettore puo' sottoscrivere per piu' di una lista di candidati.
Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso la Presidenza della Regione la lista intenda distinguersi.
In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l' autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all' art. 12 o quella di uno o piu' rappresentanti del partito o del gruppo. Le firme di sottoscrizione dell' autorizzazione devono essere autenticate da un notaio.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall' art. 19.
La cancelleria del Tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l' ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.
L' ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione ed e' composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente del Tribunale stesso entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
L' ufficio predetto, entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell' articolo precedente:
1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;
dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
2) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate o con quelli precedentemente depositati presso la Presidenza della Regione o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici ai sensi dell' art. 12, salvo che non sia allegata la prescritta autorizzazione, invitando i rappresentanti delle liste ricusate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno;
3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano i requisiti di cui all' articolo 7;
4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata;
5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l' ordine di presentazione;
6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l' ordine in cui vi sono iscritti.
Ultimate le operazioni previste dall' articolo precedente, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all' ufficio centrale regionale costituito presso la Sezione regionale della Corte di cassazione e composto dal Presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l' elenco dei candidati ammessi indicando per ciascuno il giorno e l' ora della presentazione della candidatura.
L' ufficio centrale regionale elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in piu' di tre collegi della Regione. La eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l' ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali.
L' elenco delle candidature definitivamente ammesse e' comunicato dalla cancelleria della Corte di cassazione a ciascun ufficio centrale circoscrizionale.
Le operazioni previste nel presente articolo devono essere ultimate nei cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel secondo comma dell' art. 16.
Nei tre giorni successivi alla ricezione delle deliberazioni dell' ufficio centrale regionale, l' ufficio centrale circoscrizionale:
1) forma l' elenco definitivo dei candidati;
2) provvede, per mezzo della Presidenza della Regione, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, gli elenchi dei candidati distribuiti nelle varie liste secondo i relativi contrassegni;
3) provvede, per mezzo dell' autorita' designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo della circoscrizione, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d' ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell' albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnati ai presidenti dei singoli uffici elettorali;
una a disposizione dell' ufficio e le altre per l' affissione nelle sale della votazione a norma dello articolo 38;
4) trasmette, immediatamente, all' autorita' designata dal Presidente della Regione, le liste definitive ed i contrassegni relativi, perche' siano stampati nelle schede.
Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione di cui al n. 2) del presente articolo per tutte le circoscrizioni, mediante unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, entro il termine di giorni 5, inviando un congruo numero di copie ai presidenti degli uffici centrali circoscrizionali ed alle autorita' di cui al n. 3) del comma precedente, perche' a loro volta provvedano, a mezzo dei sindaci, ad inviarle ai presidenti degli uffici elettorali.
Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all' articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all' ufficio di ciascuna sezione ed al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista:
uno effettivo e l' altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L' atto di designazione dei rappresentanti e' presentato alla cancelleria della Pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro lo ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni.
La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede allo invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.
L' atto di designazione dei rappresentanti presso il Tribunale circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l' elezione, alla cancelleria del Tribunale stesso, la quale ne rilascia ricevuta.
Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell' ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell' ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il Presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, fare allontanare dall' aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l' elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l' ora della votazione e reca un tagliando, che e' staccato dal presidente dell' ufficio elettorale all' atto dell' esercizio del voto. Per l' elettore residente nel Comune, la consegna del certificato e' effettuata a domicilio ed e' constatata mediante ricevuta dall' elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.
Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale e' fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall' ufficio comunale, per tramite del sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.
Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nella cui lista sono iscritti, i comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.
Gli elettori dal trentesimo giorno antecedente sino a quello dell' elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto; della consegna si fa annotazione in apposito registro.
Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l' elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro munito di speciale contrassegno, nel quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.
Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.
Ai fini del presente articolo, l' ufficio comunale rimarra' aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentesimo giorno antecedente le elezioni, nonche' nel giorno stesso di inizio delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove, e nel giorno successivo almeno fino alle ore undici.
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per la affissione;
3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell' ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
4) copia della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, di cui all' ultimo comma dell' art. 18;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) il pacco delle schede che al sindaco e' stato trasmesso sigillato dall' autorita' designata dal Presidente della Regione di cui all' art. 18 nel Comune capoluogo della circoscrizione con indicazione, sull' involucro esterno, del numero delle schede contenute;
7) due urne del tipo descritto dall' art. 24 destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;
8) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
9) congruo numero di matite copiative per il voto.
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono formate a cura della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A ed E allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all' art. 16, n. 5.
Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza.
Sono vietati altri segni o indicazioni.
I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge, sono forniti dalla Presidenza della Regione.
Le urne, fornite dalla Presidenza stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.
In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta l' esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli, l' integrita' dei relativi sigilli e l' esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.
Ciascuno dei suoi membri puo' ricorrere al rappresentante dell' autorita' designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo della circoscrizione perche', ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.
In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il piu' anziano assume le funzioni di vicepresidente e di un segretario. Il presidente e' designato dal primo presidente della Corte d' appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell' Avvocatura dello Stato nell' ambito del distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice - pretori onorari, e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all' ufficio, esclusi i dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati e dall' Assemblea regionale siciliana, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresi' gli appartenenti a Forze Armate in servizio.
Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello e' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Regione, un elenco di persone idonee all' ufficio di presidente di seggio elettorale.
In caso di impedimento del presidente dell' ufficio elettorale che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.
L' enumerazione delle categorie, di cui al primo comma, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
Delle designazioni e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici;
agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.
Al presidente dell' ufficio elettorale e' corrisposto dal Comune, nel quale l' ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente e quella che spetta ai funzionari di grado 5 dei ruoli dell' Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5 spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.
Fra il quindicesimo e l' ottavo giorno precedente le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all' albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
Nelle stesse forme, oltre agli scrutatori effettivi, si procede alla nomina di due scrutatori supplenti per ciascuna sezione.
Ai nominati, il sindaco o chi lo sostituisce notifica nel piu' breve termine possibile, ed al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l' avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l' ufficio elettorale, deve corrispondere l' onorario giornaliero di lire 1.500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli dell' Amministrazione dello Stato.
Ai funzionari statali di grado superiore al VII spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.
Il segretario del seggio e' scelto, prima dell' insediamento dell' ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori, residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:
1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;
2) notai;
3) impiegati o pensionati dello Stato, dell' Amministrazione regionale e degli Enti locali;
4) ufficiali giudiziari.
Al segretario e' corrisposto, dal Comune in cui ha sede l' ufficio elettorale, l' onorario giornaliero di lire 1.800 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quello che spetta ai funzionari di grado VII dei ruoli dell' Amministrazione dello Stato.
Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale e' atto pubblico.
Le spese per il trattamento di missione e l' onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dalla Regione.
L' ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore piu' anziano che assume le funzioni di vice
- presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.
Tutti i membri dell' ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l' esercizio delle loro funzioni.
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l' ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se alcuno degli scrutatori effettivi non sia presente o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama gli scrutatori supplenti in ordine di anzianita' ed in mancanza anche di questi alternativamente l' anziano ed il piu' giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.
La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.
La sala dev' essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione con la porta d' ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all' ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell' ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o quanto meno, da due a quattro tavoli separati l' uno dall' altro addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dello ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l' assoluta segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parte adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ogni propaganda elettorale e' vietata entro il raggio di duecento metri dall' ingresso della sezione elettorale.
Possono entrare nella sala delle elezioni gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva ed i candidati nella circoscrizione.
E' assolutamente vietato portare armi e strumenti atti ad offendere.
Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell' adunanza. Puo' disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze Armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
La forza pubblica non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
Pero', in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza pubblica.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
Il presidente, puo', in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della elezione anche prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui e' la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all' invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di cio' e' dato atto nel processo verbale.
Appena accertata la costituzione dell' ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell' apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 6 dell' art. 22.
Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti, alla forza pubblica.
Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell' integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda e ripone tutte le schede nella stessa cassetta.
Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le ore otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.
Ha diritto di votare chi e' iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezione previste agli articoli 39 e 40.
Un estratto delle liste degli elettori, quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonche' la copia della Gazzetta Ufficiale di cui all' art. 18, ultimo comma, devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione.
Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonche' gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione nella quale sono iscritti come elettori, presentando il certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale.
I militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune.
Essi possono esercitare il voto in soprannumero agli elettori iscritti nella lista della sezione e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
L' iscrizione dei militari nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.
Gli elettori non possono farsi rappresentare, ne' inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita', esercitano il diritto elettorale con l' aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l' uno o l' altro sia iscritto nel Comune.
Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L' accompagnatore consegna il certificato dell' elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l' elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell' autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l' impedimento ed il nome e cognome dello accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell' ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identita' o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal caso, nell' apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.
In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell' ufficio che conosca personalmente l' elettore ne attesta l' identita' apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell' ufficio e' in grado di accertare sotto la sua responsabilita' l' identita' dello elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all' ufficio, che ne attesti l' identita'. Il presidente avverte l' elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dalla legge.
L' elettore che attesta l' identita' deve apporre la sua firma nella colonna d' identificazione.
In casi di dubbi sulla identita' degli elettori decide il presidente a norma dell' articolo 48.
Riconosciuta l' identita' personale dell' elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l' esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all' elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull' appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nella apposita colonna accanto al nome dell' elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.
L' elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica i voti di preferenza con le modalita' e nei limiti stabiliti dall' art. 44. L' elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli da' preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando in ogni caso le modalita' ed il numero dei voti di preferenza che l' elettore ha facolta' di esprimere.
Compiuta l' operazione di voto, l' elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l' elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica la identita' esaminando la firma ed il bollo, e confrontando il numero scritto sull' appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l' appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell' urna.
Uno dei membri dell' ufficio accerta che l' elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell' appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell' urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l' abbiano riconsegnata.
Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
L' elettore puo' manifestare la sua preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identita' di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, la paternita'.
L' indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l' elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno o due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati.
Sono vietati altri segni o indicazioni.
Il numero complessivo delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere sono fino a quindici; di quattro, da sedici in poi.
I voti di preferenza eccedenti il numero stabilito per il collegio, sono nulli: rimangono validi quelli scritti per primi.
Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
I voti di preferenza per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.
Se l' elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto uno o piu' nomi della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.
Se l' elettore non vota entro la cabina, il presidente dell' ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullita' e l' elettore non e' piu' ammesso al voto.
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l' abbia deteriorata, puo' richiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima, la quale e' messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto << scheda deteriorata >>, aggiungendo la sua firma.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all' elettore con un' altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell' art. 43, e' annotata la consegna della nuova scheda.
Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare la pronunzia dal verbale, salvo il disposto dell' art. 62, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' dei voti.
Tre membri almeno dell' ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dello articolo 47, il presidente, dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all' art. 40 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente e devono essere chiuse in un piego che sara' sigillato con lo stesso bollo dell' ufficio.
Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta;
2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori, che, dopo aver ricevuto la scheda, non l' abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 1, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell' ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.
Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell' ordine seguente:
1) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente, dalla urna ciascuna scheda e la consegna al presidente;
questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l' ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
Il Segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta, dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall' urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;
2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;
3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.
Tutte queste operazioni devono essere compiute nell' ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed, alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l' indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all' art. 37, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all' esemplare del verbale prescritto dall' articolo 53, secondo comma.
Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con la indicazione, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della Pretura a termini dell' art. 53.
Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.
Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzioni e ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione.
Salve le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 sono nulli i voti quando le schede:
1) non siano quelle prescritte dall' art. 23 o non portino il bollo e la firma richiesti dagli articoli 36 e 37;
2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;
3) non esprimano il voto per alcuna delle liste ne' per alcuno dei candidati o lo esprimano per piu' di una lista o non offrano la possibilita' di identificare la lista prescelta.
E' valido il voto se il segno e' apposto sul contrassegno di lista anziche' nella casella a fianco di esso.
Se per causa di forza maggiore l' ufficio non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve alle ore dodici del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite e le schede gia' spogliate, la urna contenente le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell' urna e tutti i documenti relativi alle operazioni elettorali.
Alla chiusura della cassetta, dell' urna ed alla formazione del piego, si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.
La cassetta, l' urna e il piego, insieme col verbale e con le altre carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnato al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell' art. 53.
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell' ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
Il verbale e' poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell' ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. La adunanza e' poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al 3 comma dell' articolo 50 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La cancelleria del Tribunale provvede all' immediato inoltro, alla cancelleria del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonche' delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.
L' altro esemplare del suddetto verbale e' depositato, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Il piego delle schede spogliate, insieme con l' estratto del verbale relativo alla formazione ed all' invio di esso nei modi prescritti dall' articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell' ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l' integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.
Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all' apertura del piego contenente le liste, indicato nell' art. 49, n. 1, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio, ed in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.
Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.
L' estratto e' trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, al sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell' estratto.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2 , 3 e 4 comma del presente articolo, il presidente del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.
Il Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell' art. 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l' assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell' art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 53;
2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o piu' esperti, scelti dal Presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.
La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.
La cifra individuale e' data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.
La cifra elettorale serve di base all' assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.
Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere piu' uno, ottenendo cosi' il quoziente elettorale.
Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Ove risultassero seggi non attribuiti, l' ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti di numero eguale ai seggi da assegnare.
A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.
A ciascuna lista si attribuiscono tanti ulteriori rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parita' di quozienti il seggio e' attribuito alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parita' di quest' ultima, per sorteggio.
Stabilito il numero dei deputati assegnato a ciascuna lista, l' ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale il candidato piu' anziano di eta'.
Il presidente dell' ufficio centrale circoscrizionale in conformita' dei risultati accertati dall' ufficio medesimo, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall' ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.
L' ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
E' vietato all' ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
Non puo' essere ammesso nell' aula, dove siede l' ufficio centrale circoscrizionale, l' elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.
Nessun elettore puo' entrare armato.
L' aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso e' riservato agli elettori; l' altro e' esclusivamente riservato allo ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo', inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell' ultimo comma dell' articolo 19, hanno diritto di entrare e di rimanere nell' aula i rappresentanti delle liste dei candidati.
Dell' avvenuta proclamazione il presidente dell' ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria dell' Assemblea regionale, nonche' alla autorita' designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo della circoscrizione, che la porta a conoscenza del pubblico.
Di tutte le operazioni dell' ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell' ordine determinato in conformita' dell' art. 54.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell' ufficio centrale alla Segreteria dell' Assemblea regionale, la quale ne rilascia ricevuta.
L' organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell' art. 60, l' ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione.
Il deputato eletto in piu' collegi deve dichiarare alla Presidenza dell' Assemblea regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga.
Mancando la opzione si procede a sorteggio.
Il seggio attribuito dall' ufficio centrale circoscrizionale, che rimanga vacante per qualsiasi causa e' assegnato nell' ordine accertato dall' organo di verifica dei poteri, al primo dei non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all' art. 54.
All' Assemblea regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all' ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attivita' o posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all' ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla Segreteria dell' Assemblea regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione.
La Segreteria ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
Gli impiegati della Regione nonche' i dipendenti dello Stato, di Enti e di Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione o dello Stato, ad eccezione dei professori universitari, che siano eletti deputati, debbono chiedere a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato secondo le norme in vigore.
Le amministrazioni della Regione e quelle degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione devono accordare ai loro dipendenti che ne facciano richiesta a norma del primo comma del presente articolo, il congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare.
L' ufficio di deputato regionale e' incompatibile con gli uffici e con gli impieghi di cui ai 6 numeri del primo comma dell' art. 8, e con le attivita' di cui ai 4 numeri dell' art. 10.
Durante l' esercizio del mandato parlamentare coloro che ricoprono uno degli impieghi di cui ai sette numeri del secondo comma dell' art. 8 non possono esercitare le funzioni relative ai detti impieghi.
E' riservata all' Assemblea regionale la facolta' di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.
(Dichiarato incostituzionale con decisione dell' Alta Corte del 16 marzo 1951.
Prima dell' emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei novanta seggi assegnati alla Regione nei nove collegi elettorali, ai sensi dell' art. 2 della presente legge.
Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana almeno trenta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Col decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione designa l' autorita' alla quale sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 18, 22, 25, 57.
Per le violazioni delle norme della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.
(Dichiarato incostituzionale con decisione dell' Alta Corte del 16 marzo 1951.
Fino a quando non saranno costituite le Sezioni regionali della Corte di cassazione ai sensi dell' art. 23 dello Statuto regionale, le attribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione e al suo presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Corte d' appello di Palermo e dal primo presidente della medesima.
Oltre coloro che rientrano nelle categorie di cui all' art. 5 della presente legge non sono eleggibili per il periodo previsto dalla norma XII della Costituzione della Repubblica coloro che rientrino nelle categorie previste dalla legge dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1453 e dall' art. 4 della legge dello Stato 20 gennaio 1948, n. 106, salvo che abbiano fatto gia' parte della prima legislatura dell' Assemblea regionale.
Oltre ai casi di cui all' art. 8 della presente legge, fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non sono eleggibili i delegati regionali delle Amministrazioni provinciali salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in dipendenza di dimissioni o altra causa nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Per la prima applicazione della presente legge le dimissioni previste nel primo comma dell' art. 8 e nel n. 4 dell' art. 10 devono essere presentate, e le funzioni devono cessare, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Per l' applicazione della presente legge, sino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell' Istituto centrale di Statistica relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1949.
L' Assessore regionale per le finanze e' autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 marzo 1951.
REGIONE SICILIANA TABELLA A MODELLO DELLA SCHEDA DELLA
REGIONE SICILIANA
BOLLO DELLA SEZIONE
MODELLO DI URNA DI VECCHIO TIPO
TITOLO DEDOTTO MODELLO DI URNA.
TABELLA E RETRO DELLA SCHEDA DI CUI ALLA TABELLA A