(I Legislatura)
Proroga dei termini previsti dall' art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla Riforma agraria in Sicilia.
 
I termini previsti per la compilazione degli elenchi e per la presentazione delle domande di cui all' art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sono rispettivamente prorogati di giorni sessanta e di giorni trenta.
La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 marzo 1951.