(III Legislatura)

 

Decreto del Presidente della Regione 4 del 13 12 1956

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Norme per l' attuazione della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, in materia di riforma agraria sui terreni degli enti pubblici.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 19 01 1957 n. 4)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l' art. 12 della legge regionale 13 settembre 1956, n.

46, col quale e' stata conferita al Governo regionale la

facolta' di emanare norme per l' attuazione della legge

stessa;

Visto l' art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1950, n.

104;

Su proposta dell' Assessore per l' agricoltura di concerto

con l' Assessore per il Bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

DECRETA

 

 

ARTICOLO 1

L' Assessorato regionale per l' agricoltura procede all' accertamento della possibilita' di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni di cui all' art. 1 della legge 13 settembre 1956, n. 46, sentito il parere dell' Ispettorato provinciale dell' agricoltura.

 

 

ARTICOLO 2

Per l' esecuzione dei rapporti conseguenti alle concessioni enfiteutiche tra l' ente pubblico e il contadino assegnatario, ivi compresi gli obblighi di trasformazione, si applicano le norme contenute nell' articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104.

 

 

ARTICOLO 3

Ai fini dell' applicazione dei comma 1 e 2 dello art. 2 della legge 13 settembre 1956, n. 46, hanno titolo all' assegnazione i lavoratori che sono stati direttamente coltivatori di terreni nell' annata agraria 1955 - 56.

I requisiti e le condizioni previsti dai primi tre comma dell' art. 2 della legge regionali 13 settembre 1956, n. 46, sono accertati da una Commissione composta per ogni provincia dall' Ispettore agrario provinciale o suo delegato, che la presiede; da un funzionario dell' Assessorato dell' agricoltura e da un tecnico dell' Ufficio tecnico erariale. La Commissione provinciale e' nominata con decreto dell' Assessore per l' agricoltura che ha sede presso l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura.

Essa puo' eseguire, qualora ritenuto necessario, accertamenti diretti.

Assiste alle sedute della Commissione, con funzione di segretario, un impiegato dell' Ispettorato.

 

 

ARTICOLO 4

Eseguiti i necessari accertamenti la Commissione di cui all' articolo precedente provvede, entro 45 giorni dal decreto di nomina, alla compilazione di distinti elenchi per le categorie di assegnatari di cui ai comma 1 e 2 dell' art. 2 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46.

Gli elenchi sono pubblicati nell' Albo pretorio del Comune nel cui territorio rientrano i terreni da assegnare.

Per la mancata iscrizione nell' elenco e' ammesso ricorso all' Ispettorato agrario provinciale entro 20 giorni dalla pubblicazione.

L' Ispettore decide definitivamente su conforme parere del Comitato provinciale.

 

 

ARTICOLO 5

Avvenute le assegnazioni, la Commissione di cui all' art. 3 provvede, entro 30 giorni dalle medesime, alla compilazione dell' elenco di coloro nei confronti dei quali va operata la riduzione prevista dal 3 comma dell' art. 2 della legge 13 settembre 1956, numero 46.

L' elenco e' pubblicato nell' Albo pretorio del Comune nel cui territorio rientrano i terreni assegnati ed avverso le risultanze del medesimo e' ammesso ricorso all' Assessore per l' agricoltura il quale decide in via definitiva sentito il Consiglio regionale della agricoltura.

 

 

ARTICOLO 6

I provvedimenti dell' Assessore per l' agricoltura previsti dall' art. 5 delle legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, sono adottati, previo parere del Consiglio regionale dell' agricoltura.

 

 

ARTICOLO 7

Ai componenti le Commissioni provinciali di cui all' art. 3 spettano i gettoni di presenza nella misura prevista dall' art. 5 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 55.

 

 

ARTICOLO 8

Alle esigenze occorrenti per l' applicazione del presente decreto si provvede con i normali stanziamenti del bilancio della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 dicembre 1956.