(II Legislatura)

 

Decreto del Presidente della Regione 11 del 15 10 1954

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Riordinamento dell' Ente di Riforma Agraria in Sicilia.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 08 01 1955 n. 1)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1;

Visto il R. D. 26 febbraio 1940, n. 247;

Visto il proprio decreto legislativo 15 giugno 1949, n. 15;

Visto il proprio decreto legislativo 26 giugno 1950 n. 27;

Vista la legge regionale 3 luglio 1950, n. 51;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerato che, non essendo stati ancora costituiti gli

organi ordinari di amministrazione dell' Ente per la Riforma

Agraria in Sicilia previsti dal citato decreto legislativo 15

giugno 1949, n. 15, l' Ente stesso e' tutt' ora amministrato

da un Commissario straordinario;

Ritenuto che, in relazione alle nuove attribuzioni conferite

all' Ente dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104,

onde procedere alla costituzione della amministrazione

ordinaria dell' Ente stesso, si rende necessario adeguare la

struttura dei suoi organi di amministrazione a quella che

hanno gli Enti nazionali di riforma;

Visto l' art. 2, comma 3 della legge 27 dicembre 1950, n.

104;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre

1954;

Sulla proposta dell' Assessore per l' agricoltura e le

foreste, di concerto con quello per le finanze;

DECRETA

 

 

ARTICOLO 1

L' Ente per la riforma agraria in Sicilia e' persona giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza e tutela dell' Assessore per la agricoltura e le foreste.

 

 

ARTICOLO 2

L' Ente esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e dalle altre norme in vigore.

 

 

ARTICOLO 3

L' Ente e' amministrato da un Presidente nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale.

 

 

ARTICOLO 4

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di rappresentanza e di amministrazione dell' Ente.

Egli sovraintende a tutta l' attivita' dell' Ente, dura in carica tre anni e puo' essere confermato, ed e' assistito da un Consiglio.

 

 

ARTICOLO 5

Il Consiglio e' cosi' composto:

1) dal Presidente dell' Ente;

2) da un rappresentante del Ministero del Tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero dell' Agricoltura;

4) da un rappresentante dell' Assessorato dell' Agricoltura e delle Foreste;

5) da un rappresentante dell' Assessorato delle Finanze;

6) da un rappresentante dell' Assessorato dei Lavori Pubblici;

7) da un rappresentante dei Consorzi di bonifica;

8) da un rappresentante degli Istituti di credito partecipanti;

9) da un lavoratore della terra;

10) da un coltivatore diretto;

11) da un agricoltore;

12) da tre tecnici di provata capacita', scelti dall' Assessore per l' agricoltura e le foreste;

13) dal Direttore generale dell' Ente.

Il Consiglio e' convocato e presieduto dal Presidente dell' Ente.

Per la validita' delle adunanze del Consiglio e' richiesto l' intervento della maggioranza dei membri in carica.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

 

 

ARTICOLO 6

Il Consiglio da' pareri su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal Presidente.

 

 

ARTICOLO 7

In caso di irregolare o deficiente funzionamento dell' Ente, su proposta dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste, sentita la Giunta Regionale, possono essere disposti, con decreto del Presidente della Regione, anche prima della scadenza del triennio, la sostituzione del Presidente dell' Ente o lo scioglimento del Consiglio.

In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Regione stabilisce se debba farsi luogo alla ricostituzione di esso, nel modo previsto dall' art. 5 ovvero se il Presidente dell' Ente sia temporaneamente dispensato dall' obbligo di sentire il parere del Consiglio.

La ricostituzione del Consiglio deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del decreto di scioglimento;

detto termine puo' essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi.

 

 

ARTICOLO 8

Il Direttore Generale dell' Ente e' nominato con decreto dell' Assessore regionale per l' Agricoltura e le foreste.

Spetta al Direttore generale:

a) dirigere, sorvegliare e coordinare tutti i servizi compresa l' attivita' delle sezioni autonome, secondo i criteri generali fissati dal Presidente, rispondendo del loro andamento:

b) predisporre e controfirmare il bilancio di previsione e il rendiconto:

c) formulare proposte circa il regolamento del personale, l' assunzione od il licenziamento del medesimo e provvedere alla ripartizione dei servizi, alla destinazione ed al trasferimento del personale;

d) adottare provvedimenti disciplinari che dal regolamento sono attribuiti alla sua competenza e formulare per gli altri la proposta al Presidente;

e) controfirmare i mandati di pagamento e le delibere del Presidente che comportino spese per lo Ente e che comunque impegnino il patrimonio;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni delegategli dal Presidente.

 

 

ARTICOLO 9

Gli emolumenti del Presidente, dei componenti il Consiglio e del Direttore Generale, sono fissati con decreto dell' Assessore per l' Agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze.

La disciplina del rapporto di impiego del Direttore Generale sara' stabilita nel regolamento di cui allo art. 11.

 

 

ARTICOLO 10

Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell' Ente provvedera' un Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di tre supplenti nominati con decreto dell' Assessore regionale per la Agricoltura e le foreste: Il Ministero del Tesoro, lo Assessorato per le finanze e la Corte dei conti designeranno, ciascuno, un sindaco effettivo ed uno supplente.

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio sindacale trasmette trimestralmente all' Assessore regionale per l' Agricoltura e le foreste una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' Ente.

L' esercizio finanziario dell' Ente ha inizio il 1 ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell' anno successivo. Sono comunicati per l' approvazione all' Assessore per l' Agricoltura e le Foreste: entro il mese di agosto, il bilancio preventivo; entro il mese di marzo, quello consuntivo, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio.

 

 

ARTICOLO 11

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno emanate, con l' approvazione di uno statuto regolamento, le norme di coordinamento del presente decreto con le altre disposizioni vigenti relative all' attivita' ed al funzionamento dell' Ente riforma agraria in Sicilia e delle sezioni autonome presso di esso esistenti.

 

 

ARTICOLO 12

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1954.