(II Legislatura)

 

Decreto del Presidente della Regione 7 del 19 08 1954

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Disposizioni per una piu' sollecita applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 08 1954 n. 49)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l' art. 53 della legge 27 dicembre 1950, numero 104,

che prevede la facolta' per il Governo Regionale di emanare

le norme necessarie per una piu' sollecita e razionale

applicazione della legge medesima;

Visto l' art. 13 della legge 2 agosto 1954, n. 29, col quale
si e' modificato il primo comma dell' art. 44 della suddetta
legge regionale, stabilendo che la consegna dei terreni agli
assegnatari ha luogo entro il mese di ottobre dell' anno in

cui avviene il sorteggio, previa diffida ai proprietari da

notificarsi a cura del - l' ERAS entro il 31 agosto;
Riconosciuta l' opportunita' di dettare norme per l'
applicazione del detto articolo;

Su proposta dell' Assessore per l' Agricoltura e le Foreste

di concerto con quello per le Finanze;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 19 agosto

1954;

DECRETA

 

 

ARTICOLO 1

La diffida prevista dall' art. 13 della legge 2 agosto 1954, n. 29, va fatta, con l' indicazione dei terreni oggetto della consegna, nei confronti dei proprietari per i piani di ripartizione o di conferimento da pubblicarsi nel periodo che intercorre tra la fine dell' annata agraria ed il 31 ottobre.

Tale diffida ha valore anche nei confronti dei terzi titolari di rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo e il godimento dei terreni assegnati che s' intendono risoluti di diritto a partire dalla data del sorteggio.

A tal fine la diffida, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione tiene luogo di notifica.

 

 

ARTICOLO 2

Con successivi decreti sara' provveduto alla emanazione delle ulteriori norme previste dall' art. 53 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria.

 

 

ARTICOLO 3

Il presente decreto legislativo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 agosto 1954.