(II Legislatura)
Disposizioni per una piu' sollecita applicazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria.
 
La diffida prevista dall' art. 13 della legge 2 agosto 1954, n. 29, va fatta, con l' indicazione dei terreni oggetto della consegna, nei confronti dei proprietari per i piani di ripartizione o di conferimento da pubblicarsi nel periodo che intercorre tra la fine dell' annata agraria ed il 31 ottobre.
Tale diffida ha valore anche nei confronti dei terzi titolari di rapporti aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo e il godimento dei terreni assegnati che s' intendono risoluti di diritto a partire dalla data del sorteggio.
A tal fine la diffida, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione tiene luogo di notifica.
Con successivi decreti sara' provveduto alla emanazione delle ulteriori norme previste dall' art. 53 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria.
Il presente decreto legislativo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 agosto 1954.