(I Legislatura)
Norme per la pubblicazione delle direttive fondamentali dell' agricoltura e per la organizzazione ed il funzionamento dei consigli, comitati, commissioni e dell' ufficio della riforma agraria.
 
Pubblicazione delle direttive fondamentali della trasformazione dell' agricoltura Fermo restando per i piani generali di bonifica quanto previsto dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, ai fini dei ricorsi di cui all' ultimo comma dell' art. 4 del citato decreto, le direttive fondamentali di trasformazione previste dall' art. 5 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, anche se compilate per terreni ricadenti in comprensori di bonifica, sono rese pubbliche mediante avviso dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono.
Termini per i ricorsi I proprietari interessati possono prendere visione delle direttive di trasformazione presso l' Ispettorato agrario competente per territorio e possono presentare ricorso all' Assessore per l' agricoltura e le foreste avverso le direttive stesse, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dell' avviso, all' Ispettore provinciale dell' agricoltura competente.
Gli Ispettori trasmettono gli eventuali ricorsi con il parere del Comitato provinciale dell' agricoltura all' Assessore per l' agricoltura e le foreste, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al 1 comma.
L' Assessore decide sui ricorsi presentati apportando le eventuali modifiche alle direttive fondamentali e procede alla approvazione di esse in conformita' della legge 27 dicembre 1950, n. 104.
Commissioni comunali Le Commissioni comunali di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sono nominate con decreto dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste.
Le designazioni da parte degli Enti e delle Organizzazioni interessate devono pervenire all' Assessorato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Trascorso infruttuosamente tale termine l' Assessore provvede direttamente alla scelta dei rappresentanti non designati.
Indennita' ai tecnici estranei all' Amministrazione incaricati della redazione delle direttive di trasformazione Per la compilazione delle direttive fondamentali l' Assessorato dell' agricoltura e delle foreste puo' avvalersi anche dell' opera di tecnici estranei all' Amministrazione.
Agli stessi sono corrisposti i seguenti compensi:
L. 50.000 sino ad Ha. 1.000: L. 30 ad Ha. per gli ulteriori Ha. da 1001 a 5.000: L. 20 ad Ha. per gli ulteriori Ha. da 5001 a 10.000: L. 10 ad Ha. per gli ulteriori Ha. da 10.001 a 20.000: L. 5 ad Ha. per gli ulteriori Ha. eccedenti i 20.000.
Ai predetti tecnici non possono essere corrisposte altre indennita' ne' rimborsate altre spese tranne quelle occorrenti per le eventuali analisi dei terreni.
Gettoni di presenza per i consigli, commissioni, comitati Ai componenti ed ai segretari del consiglio regionale dell' agricoltura e dei relativi sottocomitati, del comitato regionale della bonifica e dei relativi sottocomitati, dei comitati provinciali dell' agricoltura e delle commissioni comunali di cui all' art. 39 della legge di riforma agraria, nonche' ai tecnici che possono essere chiamati a parteciparvi, spetta un gettone di presenza di L. 1000 se estranei alle Amministrazioni della Regione e di altri Enti pubblici, e di lire 500 se appartenenti alle predette amministrazioni.
Ai Presidenti e' corrisposto un gettone di presenza di L. 1.500.
I componenti ed i tecnici di cui al comma precedente, che non fanno parte delle Amministrazioni della Regione o di altri Enti pubblici, sono equiparati, agli effetti delle indennita' di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado V per l' intervento alle adunanze e per le missioni loro conferite.
Incarichi In applicazione a quanto previsto dall' art. 53, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104, l' Assessore per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato anche in deroga alle vigenti disposizioni, a commettere, mediante proprio decreto, incarichi temporanei per la piu' razionale applicazione della legge sopracitata.
Il limite massimo della retribuzione spettante agli incaricati non puo' comunque eccedere lo stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado V.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo gli incarichi da conferire non possono contemporaneamente superare il numero di otto.
Personale per l' Ufficio regionale RA.
Al fine di provvedere temporaneamente alle esigenze dell' Ufficio regionale per la riforma agraria, lo Assessore per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato ad assumere personale non di ruolo entro i limiti seguenti:
Personale di 1a categoria n. 15 Personale di 2a categoria n. 25 Personale di 3a categoria n. 10 Personale di 4a categoria n. 6 A tale personale si applicano, in quanto non contrastino col presente decreto, le norme previste dalla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53 per il personale non di ruolo.
Distacchi e comandi L' Assessore per l' agricoltura e le foreste e' autorizzato a distaccare, sempre che vi siano le corrispondenti vacanze nei posti previsti dall' articolo precedente presso gli Uffici regionali e periferici, personale prescelto dagli Uffici provinciali e comunali, statistico - economico per l' agricoltura, dagli Uffici provinciali dell' alimentazione( SEPRAL). dagli Enti locali, da Istituti pubblici ed Enti dipendenti o comunque vigilati dall' Amministrazione regionale.
Al predetto personale si applicano le norme previste dal penultimo ed ultimo comma dell' art. 14 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.
Norme per l' assunzione del personale non di ruolo Il personale di che trattasi non ha diritto a stabile legislativo puo' essere assunto per un periodo non superiore a sei mesi e potra' essere riassunto per ulteriori uguali periodi a giudizio insindacabile dello Assessore per l' agricoltura e le foreste, sempre che permangano le esigenze di servizio che hanno determinato l' assunzione stessa.
Il personale di cui trattasi non ha diritto a stabile collocamento.
Per il personale assunto in base al presente decreto non si applica quanto previsto dall' art. 4 e dal 1 e 2 comma dell' art. 5 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.
Oneri finanziari Agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si provvedera' con imputazione alla spesa autorizzata dall' art. 49 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.
Con successivi decreti sara' provveduto alla emanazione delle ulteriori norme previste dall' art. 53 della citata legge sulla riforma agraria nonche' al riordinamento dell' ERAS e dei Consorzi di bonifica ai sensi dell' art. 2 della stessa legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetti dal 1. gennaio 1951.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 maggio 1951.