(I Legislatura)
Provvedimenti per l' Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano.
 
L' ultimo comma dell' art. 4 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, e' sostituito dal seguente:
<< Sono Organi dell' amministrazione dell' Ente: Il Presidente;
Il Consiglio di amministrazione;
Il Direttore generale;
Il Collegio dei sindaci >>.
L' art. 4 del R. D. 26 febbraio 1940, n. 247, e' sostituito dal seguente:
<< Il Presidente e' nominato con decreto dell' Assessore per l' agricoltura e per le foreste.
Egli ha la rappresentanza e la firma dell' Ente e sovraintende all' efficace svolgimento dell' attivita' dell' Ente stesso >>.
L' art. 5 del R. D. 26 febbraio 1940, n. 247, e' sostituito dal seguente:
<< Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto dell' Assessore per l' agricoltura e per le foreste ed e' composto:
Da Presidente;
Da un rappresentante del Ministero dell' agricoltura e delle foreste;
Da un rappresentante dell' Assessorato per l' agricoltura e per le foreste;
Da un rappresentante dell' Assessorato per le finanze; Dal Provveditore alle OOPP per la Sicilia;
Dall' Ispettore Agrario compartimentale per la Sicilia;
Da un rappresentante degli Istituti di credito partecipanti;
Da un rappresentante dei Consorzi di bonifica, da due rappresentanti dei lavoratori dell' agricoltura, da due rappresentanti degli agricoltori, da un rappresentante dei coltivatori diretti, scelti dall' Assessore per la agricoltura e per le foreste su designazione delle rispettive organizzazioni regionali;
Dal Direttore generale, che ha voto consultivo.
I membri del Consiglio, che non vi appartengono per ragioni del loro Ufficio, durano in carica tre anni ma possono essere riconfermati.
Il Consiglio puo' nominare un Comitato amministrativo, al quale ha facolta' di delegare parte dei propri poteri, e che e' composto dal Presidente e da due membri scelti tra i Consiglieri.
Alle sedute del Comitato interviene il Direttore generale, con voto consultivo.
I membri del Comitato durano in carica tre anni, ma possono essere riconfermati.
Il Consiglio nomina un segretario, con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio stesso e del Comitato e di rilasciarne estratti e copie. Verbali ed estratti debbono recare il visto del Presidente.
Il Consiglio delibera:
a) Sulle direttive dell' azione dell' Ente;
b) Sui bilanci preventivi e consuntivi;
c) Sul regolamento organico del personale;
d) Sulle operazioni di valore superiore a due milioni di lire;
e) Su quant' altro gli venga demandato dalla legge, ovvero dai regolamenti, o gli venga comunque sottoposto dal Presidente.
Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), sono soggette ad approvazione da parte dell' Assessorato per l' agricoltura e per le foreste.
Tutte le altre deliberazioni sono comunicate in copia all' Assessorato per l' agricoltura e per le foreste, il quale, entro cinque giorni, puo' sospenderne la esecuzione >>.
All' art. 6 del suddetto R. D. 26 febbraio 1940, n. 247, e' sostituito il seguente:
<< Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo reputi opportuno, e almeno una volta ogni tre mesi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l' intervento della maggioranza dei membri in carica.
Di ogni convocazione del Consiglio e' data contemporanea comunicazione ai sindaci, i quali hanno diritto di assistere alle sedute >>.
Il Direttore generale e' nominato dall' Assessore per l' agricoltura e per le foreste, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Il Direttore generale, conformemente alle direttive del Presidente, sovraintende al funzionamento dell' Ente, con l' osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.
E' nei compiti del Direttore generale dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e proporre le misure amministrative e tecniche utili al pieno conseguimento delle finalita' dell' Ente.
Il Presidente puo' delegare al Direttore generale la firma degli atti e della corrispondenza inerente agli affari di ordinaria amministrazione.
Son abrogati i commi 3 e 4 dell' art. 9 del R. D. 26 febbraio 1940, n. 247.
Salvo quanto disposto dall' art. 3 del RD 26 febbraio 1940, n. 247, e dall' art. 35 dello Statuto della Regione Siciliana, e' stanziata in favore dell' Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano la somma di L. 500.000.000 da erogarsi per L. 100.000. nel corrente esercizio finanziario, per L. 200.000.000 nell' esercizio 1949 - 50 e per L. 200.000.000 nell' esercizio 195051.
Con decreti dell' Assessore per l' agricoltura e per le foreste, di concerto con l' Assessore per le finanze, saranno determinate, per ciascun esercizio, le quote da attribuire rispettivamente ad incremento del capitale ed alle spese di funzionamento dell' Ente.
Le quote annualmente destinate alle spese di funzionamento dell' Ente hanno carattere di anticipazione e saranno rimborsate dall' Ente alla Regione allorche' avra' luogo da parte dello Stato l' adeguamento dei propri impegni, in conformita' a quanto previsto dal sopracitato art. 35 dello Statuto della Regione.
L' Assessore per le finanze e' autorizzato ad introdurre le variazioni di bilancio, occorrenti per l' attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, che dovra' essere sottoposto alla approvazione dell' Assemblea Regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti dell' art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 successivamente prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949 n. 16, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo 15 giugno 1949.