(I Legislatura)
Autorizzazione della spesa di L. 100 milioni per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia.
 
L' Assessore dell' Agricoltura e delle Foreste e' autorizzato a provvedere alla riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici.
Alla progettazione ed alla esecuzione degli abbeveratoi di cui al precedente articolo e relative opere accessorie provvede, per concessione della Regione, l' Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano.
La manutenzione degli abbeveratoi riattivati, completati o costruiti a norma del presente decreto, nonche' di quelli gia' costruiti a norma della legge 24 marzo 1942, n. 552, e' a carico delle Amministrazioni comunali per territorio.
La costruzione degli abbeveratoi pubblici di cui al presente decreto e delle opere accessorie e' a totale carico della Regione.
A tal fine sara' inscritta nel bilancio della Regione la somma complessiva di L. 100 milioni di cui L. 40 milioni nell' esercizio finanziario 1948 - 49, utilizzando una quota del fondo << iniziative >> inscritto nella rubrica dell' Assessorato dell' Agricoltura e delle Foreste per l' esercizio predetto e L. 60 milioni nell' esercizio 194950.
L' Assessore delle Finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto legislativo sara' presentato all' Assemblea Regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all' art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.
Il presente decreto legislativo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 marzo 1949.