(I Legislatura)

 

Decreto del Presidente della Regione 3 del 04 03 1949

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Autorizzazione della spesa di L. 100 milioni per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia.

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 11 03 1949 n. 12)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di un intervento per la
riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi
pubblici nel territorio della Regione;

Sulla proposta dell' Assessore per l' Agricoltura e Foreste,

di concerto con quello delle Finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale del 12 e 26

febbraio 1949;

Su conforme parere delle Commissioni Legislative dell'

Assemblea Regionale per l' agricoltura e l' alimentazione e

per la finanza e patrimonio;

DECRETA

 

 

ARTICOLO 1

L' Assessore dell' Agricoltura e delle Foreste e' autorizzato a provvedere alla riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici.

 

 

ARTICOLO 2

Alla progettazione ed alla esecuzione degli abbeveratoi di cui al precedente articolo e relative opere accessorie provvede, per concessione della Regione, l' Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano.

 

 

ARTICOLO 3

La manutenzione degli abbeveratoi riattivati, completati o costruiti a norma del presente decreto, nonche' di quelli gia' costruiti a norma della legge 24 marzo 1942, n. 552, e' a carico delle Amministrazioni comunali per territorio.

 

 

ARTICOLO 4

La costruzione degli abbeveratoi pubblici di cui al presente decreto e delle opere accessorie e' a totale carico della Regione.

A tal fine sara' inscritta nel bilancio della Regione la somma complessiva di L. 100 milioni di cui L. 40 milioni nell' esercizio finanziario 1948 - 49, utilizzando una quota del fondo << iniziative >> inscritto nella rubrica dell' Assessorato dell' Agricoltura e delle Foreste per l' esercizio predetto e L. 60 milioni nell' esercizio 194950.

L' Assessore delle Finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

 

ARTICOLO 5

Il presente decreto legislativo sara' presentato all' Assemblea Regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all' art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

 

 

ARTICOLO 6

Il presente decreto legislativo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 marzo 1949.