(I Legislatura)
Costituzione del Comitato Provvisorio Regionale per la Bonifica.
 
E' costituito un Comitato Regionale per la Bonifica, con il compito di fissare le direttive e coordinare l' attivita' di bonificamento.
In particolare il Comitato dovra' essere sentito:
a) sulle proposte di classifica di nuovi comprensori di bonifica;
b) sulle proposte di revisione delle classifiche dei comprensori nei quali si debba concentrare l' attivita' bonificatrice;
c) sulle proposte di intervento dei consorzi in surrogazione dei proprietari inadempienti, a termini dell' art. 2 del DL 13 febbraio 1933, n. 215.
Il Comitato puo' essere sentito su tutti gli affari sui quali l' Assessore Regionale dell' Agricoltura e delle Foreste ritenga opportuno interpellarlo e in particolare:
a) sui piani generali di bonifica, per accertarne la rispondenza ai fini sociali ed economici, riservato l' esame tecnico delle proposte ai competenti organi del Ministero e dell' Assessorato Regionale del LLPP;
b) sui piani di riordinamento di utenze irrigue, salva la competenza del Ministero e dell' Assessorato Regionale dei LLPP in materia di derivazione di acque pubbliche;
c) sui piani regolatori dei bacini idrografici, da redigersi ai sensi del decreto 15 settembre 1933 dei Ministeri dell' Agricoltura e le Foreste e dei LLPP;
d) sui provvedimenti di determinazione e di modifica dei perimetri dei comprensori di bonifica.
Il Comitato puo' anche essere incaricato dall' Assessore Regionale per l' Agricoltura e le Foreste di redigere i programmi annuali e pluriennali di esecuzione di opere di sistemazione idraulico - forestali di bacini montani, di bonifica e di irrigazione.
Il Comitato puo' essere autorizzato dall' Assessore Regionale per l' Agricoltura e le Foreste a compiere per mezzo dei suoi membri o di componenti dell' Ufficio di Segreteria, ispezioni per il controllo della regolare attuazione dei programmi e delle direttive sancite nei piani generali.
Sugli argomenti per i quali e' facoltativa l' interpellazione del Comitato, puo' essere deferito dall' Assessore Regionale dell' Agricoltura e le Foreste l' esame e la deliberazione ad appositi sottocomitati, costituiti da elementi scelti nel Comitato medesimo.
Del Comitato fanno parte:
- il Direttore Regionale;
- il Capo della Divisione Regionale della Bonifica e dei Miglioramenti Fondiari;
- il Capo della Divisione Regionale della produzione agricola;
- il capo della Divisione Regionale delle Foreste;
- un rappresentante dell' Assessorato dei LLPP;
- il Ragioniere Regionale;
- un rappresentante dell' Assessorato Regionale della Sanita' Pubblica;
- il Direttore Generale dell' Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano;
- i rappresentanti degli agricoltori, dei lavoratori dell' Agricoltura, dei coltivatori diretti e dei consorzi di bonifica e di irrigazione e di miglioramento fondiario, scelti dall' Assessore per l' Agricoltura e le Foreste su designazione delle rispettive organizzazioni Regionali ed in ragione di uno per ciascuna categoria;
- tre membri scelti dall' Assessore Regionale per l' Agricoltura e le Foreste tra esperti in materia di bonifica dal punto di vista tecnico, economico e giuridico.
L' Assessore Regionale per l' Agricoltura e le Foreste ha facolta' di far partecipare alle riunioni del Comitato medesimo e dei sottocomitati persone di particolare competenza nell' argomento sottoposto, ad esame.
I membri designati per la carica sono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, dai funzionari che ne fanno le veci. I membri del Comitato che non vi appartengono in ragione di carica, scadono ogni biennio, ma possono essere riconfermati.
Il Comitato e' presieduto dall' Assessore Regionale dell' Agricoltura e le Foreste ed in sua assenza dal Direttore Regionale dell' Assessorato. I sottocomitati sono presieduti dal Direttore Regionale o da altro competente da lui designato.
Col Decreto Assessoriale di nomina dei componenti del Comitato sara' stabilita, di concerto con l' Assessore Regionale delle Finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l' intervento alle sedute nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.
Il presente decreto sara' presentato all' Assemblea Legislativa per la ratifica ai termini della legge Regionale 1 luglio 1947, n. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed avra' effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 22 ottobre 1947.