Disegno di Legge n. 165 del 07-12-2022 Modifiche all'art. 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, concernente l'istituzione dell'autorità garante della persona con disabilità nella Regione

Titolo

Modifiche all'art. 10 del Capo II della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, concernente l'istituzione dell'autorità garante della persona con disabilità nella Regione

Iter

Attuale
20 dic 2022 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Storico

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                RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

    Onorevoli colleghi,

    il presente disegno muove  dalla  esigenza  di  apportare  una
    modifica all'art. 10 del Capo II della legge regionale 47/2012
    istitutiva dell'autorità garante della persona con  disabilità
    nella parte in cui recita espressamente:  Per  lo  svolgimento
    delle  funzioni  e  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  agli
    articoli 8 e 9, il  Garante  si  avvale  degli  uffici  e  del
    personale dell'Assessorato  regionale  della  famiglia,  delle
    politiche sociali e del  lavoro  senza  ulteriori  e  maggiori
    oneri a carico del bilancio della Regione .
    Riteniamo che tale disposizione sia infatti incompatibile  con
    le previsioni degli articoli  8  e  9  della  medesima  legge,
    principalmente per due ragioni:
    1)  Il  personale   contemporaneamente   nella   disponibilità
    dell'Assessorato e  del  Garante  non  consente  una  regolare
    attività in ordine alle funzioni e ai  poteri  previsti  dalle
    norme prima citate. E' indispensabile,  per  il  Garante,  una
    disponibilità piena del personale per programmare  e  svolgere
    compiutamente l'attività prevista.
    2) Il Garante, nell'esercizio della sua attività (art. 9),  si
    potrà trovare, inoltre, nella necessità di  intervenire  anche
    presso gli Uffici dello stesso  Assessorato.  Una  circostanza
    irregolare  oltre  che  imbarazzante,  quindi,  quella  di  un
    personale che dovrebbe intervenire presso gli Uffici ai  quali
    appartiene organicamente.
    La  medesima  legge,  inoltre,  non  prevede  alcuna   risorsa
    finanziaria a sostegno dell'attività del garante.
    Altre regioni d'Italia che hanno provveduto  alla  istituzione
    dell'Ufficio  del  garante  dei  diritti  delle  persone   con
    disabilità, hanno previsto le  risorse  umane,  finanziarie  e
    strutturali necessarie allo  svolgimento  delle  funzioni  del
    garante.
    A questo proposito si citano alcuni esempi:
    A) Campania - Legge regionale 7 agosto 2017   Istituzione  del
    Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità .
    L'articolo 7 (Ufficio) recita testualmente: 1.  L'Ufficio  del
    Garante ha sede presso il Consiglio  regionale.  L'Ufficio  di
    Presidenza del Consiglio  provvede  per  le  risorse  umane  e
    strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio
    regionale, determinando annualmente il  fondo  a  disposizione
    per le spese di funzionamento . E l'articolo 11 della medesima
    legge regionale,  concernente  la  norma  finanziaria,  recita
    testualmente: 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione  della
    presente  legge  si  provvede,  per  il   corrente   esercizio
    finanziario,  mediante  incremento   della   somma   di   euro
    45.000,00, a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1  e
    corrispondente riduzione di pari importo  della  Missione  20,
    Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di  previsione  finanziario
    del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019.  2.  Per  i
    successivi  esercizi  finanziari  si  provvede  con  legge  di
    bilancio .
    B) Regione Puglia Regolamento regionale 21 marzo  2017,  n.  9
    Compiti e funzioni  dell'Ufficio  del  Garante  regionale  dei
    diritti delle persone con disabilità .
    Articolo 4 (Composizione dell'Ufficio del Garante)
    1. É istituito presso il Consiglio Regionale,  in  staff  alla
    Presidenza del  Consiglio  Regionale,  l'Ufficio  del  Garante
    regionale per i diritti delle persone con disabilità.
    2.  All'Ufficio  viene  assegnata  una  dotazione  minima   di
    personale pari ad almeno due  unità,  individuate  nell'ambito
    dell'organico regionale.
    3. L'Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte  le
    attività connesse al suo mandato,  in  stretta  collaborazione
    con le  strutture  della  Giunta  competenti  per  le  materie
    affrontate. L'Ufficio del Garante può  avvalersi  dell'apporto
    di   risorse   umane   esterne,   erogato   da   esperti   con
    specializzazione universitaria, purché di durata limitata, per
    esigenze strettamente connesse allo svolgimento  di  specifici
    progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all'Ufficio, nel
    rispetto  delle  vigenti  normative  nazionali  e   regionali.
    Articolo  9   (Norma   finanziaria)   Agli   oneri   derivanti
    dall'applicazione  del  presente  regolamento  si  provvede  a
    partire dall'annualità  di  entrata  in  vigore  del  presente
    regolamento, con le risorse di cui al comma 10 dell'art. 31ter
    della l.r. n. 10/2006, nelle  disponibilità  della  Presidenza
    del Consiglio Regionale .

    Alla luce delle superiori  osservazioni  e  constatazioni  che
    pongono  in  primo  piano,  e  coerentemente   alle   funzioni
    assegnate dalla legge al Garante regionale delle  persone  con
    disabilità,  la  necessità  ineludibile  della  dotazione   di
    adeguate risorse umane e finanziarie, è nostro auspicio che il
    presente disegno di legge, volto  al  raggiungimento  di  tale
    specifico obiettivo attraverso la modifica dell'art. 10  della
    lr. 47/2012, trovi la più  rapida  approvazione  da  parte  di
    tutte le forze  politiche  presenti  dell'Assemblea  Regionale
    Siciliana.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
               Modifiche all'articolo 10 del Capo II della
                  legge regionale 10 agosto 2012, n. 47

    1. Al comma  1  dell'articolo  10  del  Capo  II  della  legge
    regionale 10 agosto 2012, n. 47, dopo le parole: di  cui  agli
    articoli 8 e 9 sostituire il periodo:  il  Garante  si  avvale
    degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale  della
    famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori
    e maggiori oneri a carico del bilancio della  Regione  con  il
    seguente  periodo:  al  Garante  vengono  garantite   adeguate
    risorse umane e finanziarie. A tal fine  viene  costituito  un
    organico alle dirette dipendenze del Garante .

    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
    quantificati in euro 45.000,00, si provvede  per  il  corrente
    esercizio  finanziario  con   le   disponibilità   dei   fondi
    nazionali, comunitari e regionali in materia. Per i successivi
    esercizi finanziari si provvede con legge  di  bilancio  della
    Regione.

                                  Art. 2.
                               Norma finale

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
    della  Regione  siciliana  ed  entrerà  in  vigore  il  giorno
    successivo alla sua pubblicazione.

    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge della Regione.