Disegno di Legge n. 145 del 02-12-2022 Misure per il contrasto del fenomeno della solitudine e perla promozione dell'invecchiamento attivo

Titolo

Misure per il contrasto del fenomeno della solitudine e perla promozione dell'invecchiamento attivo

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19 dic 2022 Assegnato per esame Commissione SESTA

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                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

         Onorevoli colleghi,

         il  presente disegno di legge muove dalla  sofferenza
     della  solitudine, un fenomeno per nulla marginale  della
     società  odierna  che  colpisce  in  modo  indiscriminato
     tutti  i  ceti  sociali  e tutte le  età:  non  solo  gli
     anziani,  che  sono  i più colpiti, ma  anche  giovani  e
     giovanissimi  che per motivi diversi si  trovano  in  uno
     stato  personale di solitudine e di isolamento. Uno stato
     di  sofferenza  che oggi ancora di più  la  pandemia  del
     covid-19  ha  acuito e fatto emergere  in  tutto  il  suo
     drammatico  spessore, per via dell'isolamento individuale
     cui  ci  hanno  costretto  le misure  confinamento  e  di
     distanziamento necessari a contenere il contagio.

         Ma   la   solitudine  è  anche  una   condizione   di
     sofferenza  della  modernità,  potenzialmente  fonte   di
     profondo malessere sociale, con conseguenze non solo  sui
     singoli,   ma   sull'intera  collettività  che   rischia,
     pertanto,  di  mettere  in crisi  il  tessuto  connettivo
     relazionale  e  sociale sul quale una comunità  cresce  e
     progredisce.
         Per   questa   ragione  riteniamo  sia   quanto   mai
     necessario  che  il  legislatore  affronti  e  si  faccia
     carico  della complessità del fenomeno della  solitudine,
     delle  ragioni  del  suo emergere e delle  soluzioni  per
     porvi  rimedio,  attraverso la  definizione  di  efficaci
     strategie  di prevenzione e di contrasto e  la  messa  in
     campo  di  percorsi  di  inclusione  sociale  innovativi,
     volti  alla costruzione una nuova cultura delle relazioni
     umane   che   il   presente  disegno  di  legge   intende
     perseguire.

         Il  disegno  di legge dà una precisa definizione  dei
     suoi  obiettivi  fondamentali  che  sono   solitudine   e
      invecchiamento attivo .

         Nello  specifico dell'articolato per   solitudine   è
     da    intendersi    ogni   situazione   di    esclusione,
     disconnessione e marginalizzazione sociale e  civile  per
     origini  o  cause  collegate  alla  condizione  personale
     anagrafica, sociosanitaria, economica o culturale ,  così
     come  definito all'articolo 1. Destinatari  delle  misure
     di  contrasto messe in campo dal disegno di legge sono  i
     soggetti  maggiormente esposti al rischio di  esclusione,
     autoesclusione  o marginalizzazione, con una  particolare
     attenzione    agli    ultra    sessantacinquenni,    agli
     adolescenti e alle persone con disabilità.

         Quanto    all'altro   obiettivo   della    promozione
     dell'invecchiamento  attivo  che   è   fondamentale   per
     contrastare anche lo stato di isolamento e di  solitudine
     che  grava,  particolarmente sulle persone  anziane,  per
     via  di una molteplicità di fattori, l'articolato  ne  dà
     una  definizione statuendo all'art. 2 che ai  fini  della
     presente legge si intende per invecchiamento attivo:   il
     processo che promuove la capacità continua della  persona
     anziana di ridefinire e modificare il proprio progetto  e
     contesto  di  vita, attraverso azioni che favoriscono  le
     opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza  e
     la  partecipazione alle attività sociali, allo  scopo  di
     migliorare  la  qualità  della  vita,  di  affermare   la
     dignità  delle persone che invecchiano e di  favorire  un
     contributo attivo delle medesime alla comunità

         L'obiettivo  generale del disegno  di  legge  che  si
     propone   all'Aula  parlamentare  è  infatti  quello   di
     promuovere una nuova cultura nelle relazioni umane  e  di
     comunità  che  favorisca l'inclusione sociale  e  insieme
     l'invecchiamento attivo della popolazione.

         In  questa direzione va la scelta operata all'interno
     del  disegno di legge di unire il tema del contrasto alla
     solitudine  con quello dell'invecchiamento attivo,  sulla
     base  del  fatto che la sofferenza della solitudine,  pur
     coinvolgendo   soggetti  di  ogni  stato  sociale,   come
     disabili,  adolescenti, disoccupati, divorziati  etc.,  è
     un fenomeno fortemente collegato alla vecchiaia.

         Durante  il  lockdown  abbiamo assistito  tutti  alla
     drammatica  dimensione  della solitudine  degli  anziani,
     che  a  causa  anche  dei loro limiti di  conoscenza  del
     mondo  tecnologico non hanno avuto modo di  colmare  quel
     senso  di  vuoto e di solitudine che anche  una  semplice
     videochiamata  avrebbe potuto alleviare,solo  nel  vedere
     il   volto  di  un  loro  familiare,  oltre  quello   del
     volontario   che  gli  portava  la  spesa   a   casa,   o
     dell'operatore  della casa di riposo o dell'infermiera  o
     del  medico  che  nei  casi più gravi  li  hanno  aiutati
     collegarsi con i propri cari.

         L'invecchiamento  della popolazione  è  indubbiamente
     una   conquista   della   nostra   società,   in   quanto
     rappresenta   il   risultato  del   miglioramento   delle
     condizioni  di  vita  e della riduzione  della  mortalità
     prematura.  È  tuttavia  necessario  che  tale  conquista
     venga   accompagnata   da  interventi   legislativi   che
     riconoscano  la  vecchiaia un valore  e  una  risorsa  da
     custodire a vantaggio dell'intera collettività.

         Si  tratta  di  raccogliere la  sfida  sociale  della
     solitudine  che la stessa società odierna ci impone,  sul
     presupposto  che  le  conoscenze  vengano  aggiornate   e
     riconvertite  da  ciascun cittadino e  per  tutto  l'arco
     della vita.

         Su  detti  presupposti il disegno di legge  prefigura
     una   collaborazione  attuativa  di  un'ampia   rete   di
     soggetti  che comprende i Comuni singoli o associati,  le
     Aziende  sanitarie, le Aziende pubbliche di servizi  alla
     persona,   le  istituzioni  scolastiche,  le  Università,
     comprese  quelle  della Terza Età e della  LiberEtà,  gli
     enti  di  ricerca  e  di  formazione,  le  organizzazioni
     sindacali  di categoria maggiormente rappresentative,  le
     associazioni,  il  Terzo  settore  e  i  privati  che   a
     qualsiasi  titolo operano negli ambiti e per le  finalità
     della legge medesima.

         Tra  gli  ambiti di intervento particolare importanza
     è  data  dal  disegno  di legge alle politiche  familiari
     riconoscendo  la famiglia una risorsa fondamentale  delle
     politiche  di  contrasto alla solitudine  che,  pertanto,
     viene  sostenuta  e supportata ai fini  della  permanenza
     più   lunga  possibile  nel  contesto  domiciliare  della
     persona  anziana, in alternativa al ricovero in strutture
     di cura residenziali.

         Altro   ruolo   strategico  assume   la    formazione
     permanente   ovvero lungo tutto l'arco della  vita,  come
     elemento  fondamentale  per  vivere  da  protagonisti  la
     longevità.  Ed  è  in tale direzione che  il  disegno  di
     legge  promuove  e  sostiene una molteplicità  di  misure
     mirate  all'invecchiamento  attivo,  tra  le  quali,   le
     iniziative  volte  a  favorire  l'accesso  delle  persone
     anziane  alle  tecnologie  e  ai  servizi  digitali  e  a
     potenziarne  le  capacità adattative e di resilienza;  il
     sostegno alle attività della formazione permanente  delle
     Università   della   Terza  età  o  delle   LiberEtà;   i
     protocolli  operativi con le istituzioni scolastiche  per
     la  realizzazione di progetti che prevedono  la  messa  a
     disposizione da parte delle persone anziane  del  proprio
     tempo   nella   trasmissione   di   saperi   alle   nuove
     generazioni; la promozione e il sostegno di  percorsi  di
     formazione  specifici per gli anziani che si occupano  di
     accudire   ed   educare   i   nipoti,   facilitando    la
     conciliazione  tra  la vita lavorativa  e  familiare  dei
     loro genitori.

         Altro    importante   ruolo   di    supporto    viene
     riconosciuto alle azioni esercitate dalle reti amicali  e
     dalla  comunità locale, che sono, pertanto, sostenute  ai
     fini della prevenzione e del contrasto alla solitudine  e
     aumentare la resilienza individuale e collettiva.

         Va  sottolineato altresì il campo di  azione  che  il
     disegno  di  legge mette anche nell'ambiente  di  lavoro,
     essendo  il  luogo in cui ciascuna persona trascorre  una
     parte  significativa  della propria esistenza.  Per  tale
     ragione   esso   prevede,   previo   accordo    con    le
     rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori,  la
     stipula  di protocolli operativi per la realizzazione  di
     progetti  di  rilevazione e di monitoraggio del  fenomeno
     della  solitudine  e per l'informazione delle  iniziative
     di contrasto.

         Le  stesse  modalità  operative sono  previste  negli
     ambienti  scolastici e universitari  in  cui,  attraverso
     protocolli  operativi di rilevazione e  monitoraggio  del
     fenomeno  della solitudine vengono promossi  e  sostenuti
     progetti  mirati a contrastare il fenomeno nei suoi  vari
     aspetti.

         Un   ruolo  propulsivo  e  di  spinta  sociale  viene
     riconosciuto  agli  enti del Terzo settore  in  grado  di
     intervenire con iniziative per contrastare la  solitudine
     e   per   la   promozione   dell'invecchiamento   attivo,
     subordinando, però, il sostegno regionale alla  creazione
     di    reti   territoriali,   di   collaborazione   e   di
     coprogettazione dei servizi.

         Altro   significativo  intervento  a   favore   delle
     persone    anziane   è   costituito   dalla    promozione
     dell'associazionismo  della  terza   età   ritenuto   una
     fondamentale   espressione  di  libertà,  di   promozione
     umana,  di  autonome capacità organizzative e di  impegno
     sociale e civile degli anziani.

         Tra  le  strategie  di prevenzione  dei  processi  di
     isolamento  e  per  l'inclusione sociale  il  disegno  di
     legge  prefigura  una molteplicità di  misure,  tra  cui:
     interventi   di  prossimità,  creazione   di   spazi   di
     incontro,  di socializzazione e di partecipazione,  forum
     on  line  anche  anonimi e moderati  da  psicologi,  chat
     vigilate;   attivazione   di   sportelli   virtuali   per
     l'assistenza  psicologica,  bacheche  virtuali   in   cui
     inserire  proposte  di  iniziative di  socializzazione  e
     specifiche newsletter.

         Va   sottolineata   inoltre  l'armonizzazione   della
     politica regionale dei trasporti con gli obiettivi  della
     politica  sociale che il disegno di legge opera favorendo
     le  persone  con difficoltà nel muoversi liberamente  sul
     territorio  attraverso  servizi di  trasporto  collettivo
     appositamente adattati o di servizi alternativi.

         Di  particolare  importanza si ritiene  l'istituzione
     del   Tavolo  regionale permanente  per  l'invecchiamento
     attivo   volto  a  promuovere e coordinare  le  azioni  a
     favore  dell'invecchiamento attivo. Di esso fanno  parte,
     fra  gli  altri,  un esperto in materia di invecchiamento
     attivo  nominato  dalla  Giunta  regionale,  sentita   la
     competente    Commissione   legislativa    dell'Assemblea
     regionale    siciliana    e   i   rappresentanti    delle
     organizzazioni   sindacali  di   categoria   maggiormente
     rappresentativi e dei pensionati. Di esso  fanno  inoltre
     parte  i  rappresentanti delle associazioni e degli  enti
     che  si  occupano  di invecchiamento attivo,  individuati
     sulla   base   di   criteri   che   sono   definiti   con
     deliberazione  della  Giunta  regionale.  Il  Tavolo   ha
     funzioni  di supporto alla Giunta regionale e di raccordo
     tra  i soggetti attuatori e i destinatari della legge  ed
     esprime  pareri  e formula proposte sulla  programmazione
     regionale  per l'invecchiamento attivo. Il  Tavolo  resta
     in  carica  per  tutta la durata della legislatura  e  la
     partecipazione   ai   suoi   lavori   non   comporta   la
     corresponsione  di indennità. Le funzioni  di  segreteria
     vengono  assicurate dalla Struttura regionale  competente
     nella materia delle politiche sociali.

         Per   quanto   concerne   la   programmazione   degli
     interventi  a favore delle persone in stato di solitudine
     e  delle  persone  anziane il disegno  di  legge  prevede
     l'adozione   di  interventi  territoriali  coordinati   e
     integrati  nei  diversi  ambiti  della  salute  e   della
     sicurezza,   della   partecipazione,   della   formazione
     permanente,  del  lavoro  e della  cultura,  del  turismo
     sociale,  dello  sport  e del tempo libero,  dell'impegno
     civile  e  del volontariato, delle politiche abitative  e
     ambientali.

         Va   infine   sottolineata   la   istituzione   della
      Giornata   regionale   per   l'invecchiamento    attivo
     individuata  il  22  aprile di ogni  anno,  in  occasione
     della  ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalicini,
     Premio  Nobel  per  la medicina. Essa avrà  lo  scopo  di
     sensibilizzare,  con la collaborazione  di  enti  locali,
     istituzioni  scolastiche e universitarie,  organizzazioni
     sindacali  di  categoria e altri soggetti e  associazioni
     interessate,  sulla  necessità della  valorizzazione  del
     ruolo   delle  persone  anziane  nella  comunità   e   la
     promozione  di  una loro sempre più attiva partecipazione
     alla vita sociale, civile, economica e culturale.

         Entrando  nel  dettaglio  dell'articolato,  esso   si
     compone di 18 articoli, e in particolare:
         L'articolo  1  concernente i principi e  le  finalità
     della legge;
         L'articolo  2 concernente le Definizioni  di  persona
     anziana  e  di  invecchiamento  attivo  ai  sensi   della
     presente legge;
         L'articolo   3   concernente  i   destinatari   degli
     interventi;
         L'articolo 4 concernente gli Ambiti di intervento;
         L'articolo  5 concernente i Soggetti attuatori  degli
     interventi;
         L'articolo  6concernente  l'istituzione  del   Tavolo
     regionale permanente per l'invecchiamento attivo;
         L'articolo   7concernente  la  Programmazione   degli
     interventi;
         L'articolo 8concernente la Formazione permanente;
         L'articolo 9 concernente le Politiche familiari;
         L'articolo    10concernente    le    Strategie    per
     l'inclusione sociale e il contrasto alla solitudine;
         L'articolo 11concernente il Terzo settore;
         L'articolo  12concernente l'adeguamento  dei  servizi
     di trasporto;
         L'articolo   13concernente   la   istituzione   della
     Giornata regionale per l'invecchiamento attivo;
         L'articolo 14concernente la Clausola valutativa
         L'articolo 15concernente la Norma finanziaria
         L'articolo   16  concernente  la  norma   finale   di
     pubblicazione e di entrata in vigore della legge.

                               --- 0---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                          Principi e finalità

         1.  La presente legge intende prevenire e contrastare
     il  fenomeno  della solitudine inteso come ogni  fenomeno
     di   esclusione,    disconnessione  e   marginalizzazione
     sociale  e  civile  per  origini o cause  collegate  alla
     condizione    personale   anagrafica,    socio-sanitaria,
     economica  o  culturale  nonché  promuovere  una  cultura
     nuova  delle  relazioni umane e di  comunità  perseguendo
     l'invecchiamento  attivo  inteso  come  un  processo  che
     valorizza  la  persona  anziana come  risorsa  rendendola
     protagonista del proprio futuro.

         2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

         a)  riconosce  e  valorizza il  ruolo  delle  persone
     anziane  nella comunità e promuove la loro partecipazione
     alla   vita  familiare,  sociale,  civile,  economica   e
     culturale,  facilitando  percorsi  di  autonomia   e   di
     benessere sia fisico che mentale e sociale;

         b)  contrasta  tutti  i fenomeni  di  esclusione,  di
     pregiudizio,   di   stigma  e  di  discriminazione,   che
     generano  il  fenomeno  della  solitudine  e  contrastano
     l'invecchiamento attivo, sostenendo azioni  e  interventi
     che   facilitano  la  piena  inclusione   sociale   nella
     comunità;

         c)   favorisce  altresì  la  creazione  di  reti   di
     comunità  e  di cittadinanza attiva, supporta  le  azioni
     promosse  dal volontariato e persegue il benessere  negli
     stili di relazionali e di vita;

           d)  sostiene, anche con la collaborazione del terzo
      settore,  gli  anziani  vittime  di  delitti  contro  il
      patrimonio, quali truffe, furto, rapine, estrorsioni.

                                Art. 2.
                              Definizioni

         1. Ai fini della presente legge si intende per:

         a)     persona    anziana:    la    persona     ultra
     sessantacinquenne;

         b)  invecchiamento attivo: il processo  che  promuove
     la  capacità continua della persona anziana di ridefinire
     e  modificare  il  proprio progetto e contesto  di  vita,
     attraverso  azioni  che  favoriscono  le  opportunità  di
     autonomia,    benessere,   salute,   sicurezza    e    la
     partecipazione  alle  attività  sociali,  allo  scopo  di
     migliorare  la  qualità  della  vita,  di  affermare   la
     dignità  delle persone che invecchiano e di  favorire  un
     contributo attivo delle medesime alla comunità.

                                Art. 3.
                     Destinatari degli interventi

         1.   Gli  interventi di cui alla presente legge  sono
     rivolti  all'intera popolazione del territorio  regionale
     e  in  particolare  ai soggetti maggiormente  esposti  al
     rischio      di     esclusione,     autoesclusione      o
     marginalizzazione,  con  un'attenzione  particolare  alle
     persone  anziane,  agli adolescenti e  alle  persone  con
     disabilità.
                                Art. 4.
                         Ambiti di intervento

         1.  Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione promuove
     e  sostiene  azioni e interventi coordinati  e  integrati
     volti  a  favorire  la  piena  inclusione  sociale  nella
     comunità  dei  soggetti in stato di  solitudine  e  delle
     persone  anziane  negli  ambiti  della  salute  e   della
     sicurezza,   della   partecipazione,   della   formazione
     permanente,  del  lavoro, della  cultura  e  del  turismo
     sociale,  dello  sport  e del tempo libero,  dell'impegno
     civile e del volontariato.

                                Art. 5.
                          Soggetti attuatori

         1.     La    Regione   valorizza   e   promuove    la
     partecipazione  delle persone in stato  di  solitudine  e
     delle  persone  anziane  alle  iniziative  realizzate  in
     attuazione  degli interventi di cui alla presente  legge,
     in collaborazione con:

         a)  i Comuni singoli o associati;

         b)  le  Aziende  sanitarie  e  Aziende  pubbliche  di
     servizi alla persona;

         c)  le  Istituzioni scolastiche, le  Università,  ivi
     comprese  le Università della Terza età o delle LiberEtà,
     gli Enti di ricerca e di formazione;

         d)    le    Organizzazioni   sindacali   maggiormente
     rappresentative e dei pensionati;
         e) le strutture residenziali;

         f)   le   forze   sociali  e   le   associazioni   di
     rappresentanza delle persone anziane;

         g)  le associazioni del volontariato e di tutela  dei
     diritti dei consumatori e degli utenti;

         h)  gli  enti  e le organizzazioni del Terzo  settore
     nonché  i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano
     negli  ambiti  e  per le finalità di  cui  alla  presente
     legge.

                                Art. 6.
           Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento
                                attivo

         1.  Al  fine di promuovere e coordinare le  azioni  a
     favore  dell'invecchiamento attivo è istituito il  Tavolo
     regionale permanente per l'invecchiamento attivo.

         2. Il tavolo di cui al comma 1 è composto da:
         a)  i  dirigenti  o  loro  delegati  delle  strutture
     competenti   della   Giunta   regionale,   negli   ambiti
     disciplinati dalla presente legge;

         b)  un  esperto  in materia di invecchiamento  attivo
     nominato  dalla Giunta regionale, sentita  la  competente
     Commissione    legislativa    dell'Assemblea    regionale
     siciliana;

         c)  un  rappresentante ciascuno delle  organizzazioni
     sindacali maggiormente rappresentative e dei pensionati;

         e)  un  rappresentante del Forum regionale del  Terzo
     settore;

         f)  un rappresentante delle associazioni e degli enti
     che  si  occupano  di invecchiamento attivo,  individuati
     sulla  base  dei  criteri definiti con  la  deliberazione
     prevista al comma 5.

         3.   Il   Tavolo  è  presieduto  dal  dirigente   del
     dipartimento   regionale   competente   in   materia   di
     politiche  sociali,  o suo delegato.  Alle  riunioni  del
     Tavolo  possono  partecipare  il  Presidente  e  il  Vice
     presidente   della  competente  commissione   legislativa
     dell'Assemblea  regionale  Siciliana  e  possono   essere
     invitati   a   partecipare  altri  soggetti   qualificati
     rispetto agli argomenti in esame.

         4.  Il  Tavolo  ha funzioni di supporto  alla  Giunta
     regionale  e  di  raccordo tra  i  soggetti  attuatori  e
     destinatari  della  presente legge ed  esprime  pareri  e
     formula  proposte sulla programmazione regionale  di  cui
     all'articolo 7 della presente legge.

         5.  La  Giunta  regionale determina i  criteri  e  le
     modalità   di   costituzione  nonché   le   modalità   di
     funzionamento  del Tavolo, che delibera  validamente  con
     la maggioranza dei presenti.

         6.  Il  Tavolo  resta in carica per tutta  la  durata
     della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori  non
     comporta  la corresponsione di indennità. Le funzioni  di
     segreteria  sono  assicurate  dalla  struttura  regionale
     competente in materia di politiche sociali.

                                Art. 7.
                    Programmazione degli interventi

         1.  La  Regione  persegue le finalità della  presente
     legge    mediante   la   programmazione   di   interventi
     territoriali  coordinati  e  integrati  a  favore   delle
     persone  in  stato di solitudine e delle persone  anziane
     nei  diversi ambiti della salute edella sicurezza,  della
     partecipazione, della formazione permanente,  del  lavoro
     e  della  cultura, del turismo sociale, dello sport  edel
     tempo  libero,  dell'impegno civile e  del  volontariato,
     delle  politiche  abitative  e  ambientali,  al  fine  di
     promuovere una nuova cultura delle relazioni umane  e  di
     comunità,  che  favoriscano la resilienza  individuale  e
     collettiva.
         2.   La  Regione,  nell'ambito  della  programmazione
     degli   interventi  di  cui  al  comma  1,  promuove   le
     iniziative territoriali in collaborazione con i  soggetti
     attuatori  di cui all'articolo 5, nonché con  i  soggetti
     che  a  qualsiasi titolo operano negli ambiti  e  per  le
     finalità  di  cui  alla  presente legge  e  favorisce  la
     partecipazione   relativamente  a   network   europei   e
     circuiti nazionali e internazionali.
         3.   La   Giunta   regionale   tenuto   conto   delle
     osservazioni   e   dei   pareri  del   Tavolo   regionale
     permanente   per   l'invecchiamento   attivo    di    cui
     all'articolo  6definisce le strategie  e,  previo  parere
     delle  competenti commissioni legislative  dell'Assemblea
     Regionale   Siciliana,  approva  il  programma  triennale
     degli  interventi, nel quale sono definite  le  modalità,
     le   azioni   e   le  risorse  con  cui  i   dipartimenti
     dell'amministrazione  regionale   concorrono   alla   sua
     realizzazione.
         4.  Il  programma  triennale può  essere  annualmente
     aggiornato.
         5.  Il  piano  annuale di attuazione è approvato  con
     deliberazione della Giunta regionale, ottenuto il  parere
     del  Tavolo regionale per l'invecchiamento attivo di  cui
     all'articolo   6,  sentite  le  commissioni   legislative
     competenti in materia di salute e di politiche sociali.

                                Art. 8.
                         Formazione permanente

         1.  La  Regione individua nella partecipazione  delle
     persone  anziane  a  processi  educativi  e  ad  attività
     formative  lungo  tutto l'arco della vita,  una  modalità
     fondamentale per l'invecchiamento attivo.
         2. Ai sensi di cui al comma 1 la Regione:
         a)  sostiene  le  attività di  formazione  permanente
     delle  Università  della  Terza  età  o  delle  LiberEtà,
     comunque   denominate,  dirette  alla  trasmissione   del
     sapere  alle  persone  anziane nei  diversi  settori  del
     sapere anche con la partecipazione ai progetti europei;
         b)  promuove  percorsi formativi volti a  ridurre  il
     divario digitale generazionale favorendo l'accesso  delle
     persone  anziane  alle tecnologie e ai  servizi  digitali
     anche   attraverso   la  sottoscrizione   di   protocolli
     operativi  con  le  istituzioni scolastiche  e  il  terzo
     settore, riducendo anche lo stato di solitudine;
         c)  valorizza, anche con il concorso delle imprese  e
     delle      organizzazioni     sindacali      maggiormente
     rappresentative   e   dei   pensionati,   le   esperienze
     professionali    acquisite    dalle    persone    anziane
     favorendone  il  ruolo  attivo  nella  trasmissione   dei
     saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e  i
     percorsi di prima formazione dei giovani;
         d)   incentiva   la   mutua   formazione   inter    e
     intragenerazionale    tra    appartenenti    a    culture
     differenti,  riconoscendo e promuovendo anche  il  valore
     della differenza di genere;
         e)  promuove  protocolli operativi con le istituzioni
     scolastiche   e   universitarie  e   gli   organismi   di
     formazione  accreditati per la realizzazione di  progetti
     che   prevedono   la  partecipazione   e   la   messa   a
     disposizione da parte delle persone anziane  del  proprio
     tempo  libero,  per  tramandare alle giovani  generazioni
     mestieri, talenti ed esperienze;
         f)  promuove  l'impegno civile delle persone  anziane
     nella promozione della storia e delle tradizioni locali;
         g)  sostiene  la  formazione,  l'aggiornamento  e  la
     riqualificazione continua di tutti coloro che operano,  a
     vario   titolo   e   anche   con  specifiche   competenze
     professionali, nei confronti delle persone  anziane,  con
     particolare riferimento agli operatori sanitari e  socio-
     sanitari;
         h)  promuove  e  sostiene  progetti  sperimentali   o
     convenzioni  tra  enti  pubblici  e  soggetti  privati  e
     l'associazionismo  familiare,  al  fine   di   sviluppare
     l'impegno  civile delle persone anziane nel  volontariato
     e  nell'associazionismo, compreso  quello  relativo  alle
     banche   dei  tempi,  nonché  in  ruoli  di  cittadinanza
     attiva,  favorendo la costituzione di  reti  di  supporto
     nel   territorio  che  lavorano  in  modo   integrato   e
     coordinato;
         i)    valorizza,   con   interventi    a    carattere
     comunitario,  le capacità e le competenze  delle  persone
     anziane  in programmi di impegno sociale nonché in  forme
     di  sostegno e di accompagnamento a persone in disagio  e
     in difficoltà;
         j)  promuove  iniziative formative di  prevenzione  e
     contrasto di truffe e raggiri nonché volte a prevenire  e
     contrastare  la dipendenza da gioco d'azzardo  patologico
     e da shopping compulsivo;
         k)  favorisce  iniziative  finalizzate  a  promuovere
     corretti   stili  di  vita,  il  consumo  consapevole   e
     un'efficace gestione del risparmio;
         l)   promuove   percorsi  formativi   per   sicurezza
     domestica e stradale degli anziani;
         m)  favorisce  la partecipazione degli  anziani  alla
     vita  di comunità, anche attraverso l'impegno civile  nel
     volontariato   e  nell'associazionismo,   in   ruoli   di
     cittadinanza attiva responsabile e solidale;
         n)   promuove   percorsi  formativi   finalizzati   a
     favorire  l'attività fisica e la diffusione  dello  sport
     tra le persone anziane per contrastare la sedentarietà;
         o)  sostiene  percorsi  di formazione  delle  persone
     anziane che si occupano di accudire e educare i nipoti  o
     i   bambini  di  una  rete  di  vicini,  facilitando   la
     conciliazione  tra  la vita lavorativa  e  familiare  dei
     loro genitori;
         p)  sostiene  iniziative  di turismo  sociale,  anche
     facilitando  l'accesso  delle persone  anziane  a  eventi
     musicali,  di  teatro,  di  cinema,  mostre  e  musei   e
     favorendo la fruizione del patrimonio regionale;
         q)   promuove  percorsi  formativi  finalizzati  alla
     gestione   gratuita  da  parte  delle  persone   anziane,
     singole  o  associate,  di  terreni  comunali  nei  quali
     svolgere  attività  di  giardinaggio,  orticoltura  e  in
     generale la cura dell'ambiente naturale;
         r)  favorisce  le  azioni dirette  a  imprenditori  o
     responsabili  delle  risorse  umane,  per  la  diffusione
     della  cultura  della  gestione dei  lavoratori  in  base
     all'età;
         s)    favorisce    altresì    le    attività    delle
     organizzazioni   sindacali  di  categoria  nell'interesse
     delle persone anziane.
         2.  L'impegno  civile di cui al comma 2,  lettera  g)
     può   essere   dato   nell'ambito  di  progetti   sociali
     finalizzati  al  benessere  della  comunità,  promossi  e
     realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 5.
         3.  Le  persone anziane che operano nei  progetti  di
     volontariato  di cui al comma 2, lettera  (o  può  essere
     riconosciuto  il  rimborso delle spese  sostenute  nonché
     crediti   sociali  fruibili  in  servizi   regolati   dai
     promotori dei progetti.

                                Art. 9.
                          Politiche familiari

         1.  La  Regione  riconosce la famiglia  come  risorsa
     fondamentale   nelle   politiche   di   contrasto    alla
     solitudine e di invecchiamento attivo.
         2.  la  Regione  al  fine di garantire  alla  persona
     anziana una migliore qualità della vita:
         a)  promuove ogni azione utile a supportare  in  modo
     integrato  le  famiglie  per la permanenza  più  a  lungo
     possibile  nel  contesto domiciliare  in  alternativa  al
     ricovero in strutture di cura residenziali;
         b)  promuove  e sostiene la diffusione  della  figura
     del  caregiver  familiare  nonché  le  azioni  specifiche
     volte  ad  incentivare le attività di caregiver familiare
     delle  persone  anziane,  anche  attraverso  servizi   di
     supporto   integrato  alla  famiglia  e   sostegno   alla
     costituzione di reti di auto mutuo aiuto;
         c)  favorisce  adeguate politiche che  tengano  conto
     dei  carichi familiari, con particolare riferimento  alle
     donne,  valorizzando le iniziative familiari di presa  in
     cura degli anziani;
         d)  sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno
     di  reti  più ampie di auto-organizzazione dei servizi  a
     sostegno    dei    compiti   familiari   di    promozione
     dell'invecchiamento attivo;
         e)  riconosce  e promuove il ruolo di supporto  e  le
     azioni  di  contrasto  alla solitudine  esercitate  dalle
     reti   amicali  e  dalla  comunità  locale  alla  persona
     anziana, aumentandone la resilienza;
         f)   favorisce  la  sperimentazione   di   forme   di
     reciproco   supporto  tra  le  famiglie   in   difficoltà
     rispetto  alla  conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di
     lavoro.
         3.  La  Giunta  regionale, avvalendosi  dei  soggetti
     attuatori  di  cui all'articolo 5, al fine di  assicurare
     alle  persone  anziane che vivono sole la  qualità  della
     vita,  la  permanenza  nel proprio  contesto  domiciliare
     nonché  la partecipazione alla vita di comunità, promuove
     azioni  specifiche utili a supportare, in modo  integrato
     con  il contesto di riferimento, la persona anziana priva
     di conviventi.

                               Art. 10.
           Strategie per l'inclusione sociale e il contrasto
                            alla solitudine

         1.  La  Regione, al fine di prevenire i  processi  di
     isolamento,  promuove  e  sostiene,  in  una  prospettiva
     intergenerazionale   e  culturale,   la   diffusione   di
     interventi di prossimità, la creazione di spazi e  luoghi
     d'incontro,   socializzazione  e  partecipazione   nonché
     l'adozione   di   strumenti   idonei   a   favorire    il
     coordinamento    dell'offerta   e   a    garantire    una
     informazione capillare alla popolazione.
         2.   La   Regione,   promuove,  altresì,   l'utilizzo
     consapevole  di  sistemi  e  tecnologie  di  informazione
     volti  a  favorire la massima partecipazione e diffusione
     alle   iniziative  di  contrasto  alla   solitudine,   in
     particolare tra gli anziani, mediante:
         a)  la  creazione  di  luoghi  di  incontro  virtuali
     (chat) vigilati;
         b)  l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza
     psicologica;
         moderati da psicologi;
         d)  bacheche virtuali vigilate ove inserire  proposte
     di iniziative di socializzazione;
         e)  iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici
     (newsletter).
         3.  Le iniziative di cui al comma 2 sono garantite da
     accessi  informatici sicuri, quali l'utilizzo del Sistema
     pubblico  di  identità  digitale  (SPID)  o  di  supporti
     materiali  quali  la  tessera  sanitaria,  la  carta  dei
     servizi,   la  carta  d'identità  digitale  o  l'ingresso
     tramite  il  portale  regionale dei servizi  on  line  ai
     cittadini.
         4.  La  Regione  riconosce l'ambiente  di  lavoro  in
     quanto   luogo  ove  la  persona  trascorre   una   parte
     significativa  della propria esistenza e, previo  accordo
     con  le rappresentanze dei lavoratori e datori di lavoro,
     interviene  con  protocolli  operativi  finalizzati  alla
     realizzazione  di progetti di rilevazione e  monitoraggio
     del fenomeno della solitudine e per il suo contrasto.
         5.  La Regione promuove e sostiene altresì protocolli
     operativi  con le Istituzioni scolastiche e universitarie
     regionali per la rilevazione e monitoraggio del  fenomeno
     della  solitudine nonché per la realizzazione di progetti
     volti  a  contrastare il fenomeno medesimo  in  ogni  suo
     aspetto.
         6.  La  Regione promuove e sostiene l'associazionismo
     della   terza  età  quale  fondamentale  espressione   di
     libertà,   di  promozione  umana,  di  autonome  capacità
     organizzative  e  di  impegno  sociale  e  civile   degli
     anziani.

                               Art. 11.
                             Terzo settore

         1.  La  Regione  riconosce e sostiene  gli  enti  del
     Terzo   settore,   in  quanto  soggetti   in   grado   di
     intervenire  con iniziative di contrasto alla  solitudine
     e di promozione dell'invecchiamento attivo.
         2.  Il  sostegno della Regione agli enti  di  cui  al
     comma   1   è   subordinato  alla   creazione   di   reti
     territoriali  di  collaborazione  e  coprogettazione   di
     servizi,  in  coerenza con la programmazione regionale  o
     di settore.

                               Art. 12.
                 Adeguamento dei servizi di trasporto

         1.  La  Regione  armonizza la politica regionale  dei
     trasporti   con   gli  obiettivi  di   politica   sociale
     finalizzati  a  favorire  le persone  in  difficoltà  nel
     muoversi   liberamente  sul  territorio   attraverso   la
     fruizione    dei   servizi   di   trasporto    collettivo
     appositamente adattati o di servizi alternativi.
         2.  La Regione, promuove e sostiene, altresì, servizi
     di  trasporto  sociale  e assistito  nel  contesto  degli
     interventi   di   pianificazione  e  qualificazione   del
     sistema di welfare regionale.

                               Art. 13.
            Giornata regionale per l'invecchiamento attivo

         1.    È   istituita   la   Giornata   regionale   per
     l'invecchiamento attivo nel giorno del 22 aprile di  ogni
     anno,  in  occasione della ricorrenza  della  nascita  di
     Rita Levi Montalicini, Premio Nobel per la medicina.
         2.  Nella  giornata  di cui al  comma  1  la  Regione
     promuove,   con   la  collaborazione  di   enti   locali,
     istituzioni scolastiche  e  universitarie, organizzazioni
     sindacali  di  categoria e altri soggetti e  associazioni
     interessate,  iniziative  volte  a  sensibilizzare  e   a
     diffondere  la necessità della valorizzazione  del  ruolo
     delle  persone anziane nella comunità e la promozione  di
     una  loro  sempre  più  attiva partecipazione  alla  vita
     sociale, civile, economica e culturale.

                               Art. 14.
                          Clausola valutativa

         1.  A partire dal secondo anno successivo all'entrata
     in  vigore  della  presente legge,  la  Giunta  regionale
     trasmette all'Assemblea regionale siciliana, con  cadenza
     annuale, una relazione che documenta, in particolare:
         a)  lo stato di attuazione del programma evidenziando
     per ciascun ambito di azione gli interventi realizzati  e
     avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
         b)   le   eventuali  criticità  emerse  in  sede   di
     programmazione  e  di attuazione degli interventi  nonché
     il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
         2.     La    competente    Commissione    legislativa
     dell'Assemblea   regionale   siciliana,   esaminata    la
     relazione   di   cui   al  comma  1  ed   effettuate   le
     consultazioni   con  le  associazioni  di  rappresentanza
     delle  persone  anziane  ed  i soggetti  attuatori  degli
     interventi    realizzati,   può   proporre    risoluzioni
     all'Assemblea  regionale siciliana  contenenti  indirizzi
     per  l'attuazione  della  legge in  relazione  agli  anni
     successivi.
         3.  La  relazione di cui al comma 1è  resa  pubblica,
     insieme  ai  documenti dell'Assemblea che  ne  concludono
     l'esame,    mediante   pubblicazione   sul    sito    web
     dell'Assemblea e della Regione.

                               Art. 15.
                           Norma finanziaria

         1.   Le   risorse   destinate  all'attuazione   degli
     interventi  di cui alla presente legge sono definite  dal
     documento    di   programmazione   regionale    di    cui
     all'articolo    7   nell'ambito   delle   risorse    rese
     disponibili  dalle annuali leggi regionali  di  stabilità
     in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
         2.   Per  l'esercizio  finanziario  2022  agli  oneri
     derivanti  dalla  presente legge,  quantificati  in  euro
     250.000,00   si   provvede  nell'ambito   delle   risorse
     finanziare  rese  disponibili dalla  legge  di  stabilità
     regionale  e  dalla correlata legge di  bilancio,  nonché
     con  parte  delle risorse provenienti dal  Fondo  Sociale
     Europeo  (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale
     (FESR).
                               Art. 16.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno successivo alla sua pubblicazione.

         2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.