Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Disposizioni in materia di edilizia

Iter

Attuale
17 mar 2022 Inviato Presidenza della Regione

Storico
19 nov 2021 Assegnato per esame Commissione QUARTA
24 nov 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 324 0400 Commissione QUARTA
01 dic 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 325 0400 Commissione QUARTA
07 dic 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 328 0400 Commissione QUARTA
07 dic 2021 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 328 0400 Commissione QUARTA
14 dic 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 305 AULA
01 mar 2022 Esaminato in Aula Seduta n. 323 AULA
02 mar 2022 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 324 AULA

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                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                                      DISEGNO DI LEGGE N. 1112

                   LEGGE APPROVATA IL 2 MARZO 2022


                 Disposizioni in materia di edilizia

                               Art. 1.
         Modifiche all'articolo 3, della legge regionale 10
            agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

       1.  All'articolo 3, comma 1, della legge  regionale  10
     agosto  2016,  n.  16  e  successive  modificazioni  sono
     apportate le seguenti modifiche:

       a)   alla   lettera   b),   le  parole    compresa   la
     realizzazione di ascensori esterni se realizzati su  aree
     private  non  prospicienti vie e piazze  pubbliche   sono
     sostituite   dalle   parole   che   non   comportino   la
     realizzazione di ascensori esterni, ovvero  di  manufatti
     che alterino la sagoma degli edifici ;

       b)  la  lettera h) è sostituita dalla seguente:  h)  la
     manutenzione ordinaria di strade poderali; ;

       c) la lettera l) è abrogata;

       d)  alla  lettera  m),  le parole   ,  ivi  compresi  i
     vasconi in terra battuta per usi irrigui  sono abrogate;

       e)  alla lettera p), le parole  e di nuova costruzione
     sono abrogate;

       f) la lettera s) è abrogata;

       g)  alla lettera aa), dopo la parola  rinnovabili  sono
     aggiunte  le  parole  purché non alterino  la  volumetria
     complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici, ;

       h)  la  lettera  af) è sostituita dalla seguente:   af)
     collocazione   di  piscine  pertinenziali   prefabbricate
     fuori  terra,  realizzate  con  materiali  amovibili,  di
     dimensioni  non  superiori al 20  per  cento  del  volume
     dell'edificio  e comunque di volumetria non  superiore  a
     90 mc. .

       2.  All'articolo 3, comma 2, della legge  regionale  n.
     16/2016  e  successive modificazioni  sono  apportate  le
     seguenti modifiche:

       a)   la lettera g) è sostituita dalla seguente:  g)  la
     manutenzione ordinaria di strade interpoderali; ;

       b) la lettera h) è abrogata;

       c)  alla lettera i), le parole  e di nuova costruzione
     sono soppresse;

       d) la lettera l) è abrogata;

       e)  la  lettera p) è sostituita dalla seguente:   p)  i
     sistemi  per la produzione e l'autoconsumo di energia  da
     fonti  rinnovabili  a  servizio degli  edifici,  che  non
     alterino  la  volumetria  complessiva  degli  stessi,  da
     realizzare  all'interno della zona A di  cui  al  decreto
     ministeriale  2  aprile  1968,  n.  1444,  e  nelle  zone
     sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei  limiti
     previsti  dai  piani  paesaggistici  provinciali,   fatte
     salve  le  disposizioni contenute  nel  codice  dei  beni
     culturali  e  del paesaggio di cui al decreto legislativo
     22  gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed  ai
     sensi  del  decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  e
     successive modificazioni. ;

       f) il comma 7 è abrogato.

                               Art. 2.
      Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto
                             2016, n. 16
                      e successive modificazioni

       1.  All'articolo 5, comma 1, della legge  regionale  10
     agosto  2016,  n.  16  e successive  modificazioni,  sono
     apportate le seguenti modifiche:

          a)  alla  lettera  d),  punto  1),  dopo  la  parola
      esistenti  sono aggiunte le seguenti parole   alla  data
     di  entrata  in vigore della presente legge   e  dopo  la
     parola  edilizie  sono aggiunte le parole  rilasciate  ai
     sensi  dell'articolo 36 del decreto del Presidente  della
     Repubblica   6   giugno  2001,  n.   380   e   successive
     modificazioni ;

       b)   alla   lettera  d),  punto  4),  dopo  la   parola
      ammezzati  sono aggiunte le parole  esistenti alla  data
     di entrata in vigore della presente legge ;

       c)  alla lettera d), punto 5), le parole da  . Per  gli
     interventi  da  effettuare  fino alla fine  del  medesimo
     punto 5) sono soppresse;

       d)   alla   lettera  d),  punto  6),  dopo  la   parola
      precedenti   sono aggiunte le parole  . Resta  fermo  il
     rispetto   degli   standard  urbanistici,   delle   altre
     normative  di  settore aventi incidenza sulla  disciplina
     dell'attività  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
     antisismiche,   di   sicurezza,  antincendio,   igienico-
     sanitarie,  di quelle relative all'efficienza energetica,
     di   quelle   relative   alla  tutela   dell'ambiente   e
     dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute  nel
     codice  dei  beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
     decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  successive
     modificazioni nonché del piano paesaggistico .

                               Art. 3.
         Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale
          10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

       1.  All'articolo  10  della legge regionale  10  agosto
     2016,  n.  16 e successive modificazioni, sono  apportate
     le seguenti modifiche:

       a)  al  comma 1, dopo le parole  inizio attività   sono
     aggiunte le parole  di cui all'articolo 19 della legge  7
     agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ;

       b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

        7  bis.  Il  proprietario dell'immobile  o  chi  abbia
     titolo  per  presentare  la segnalazione  certificata  di
     inizio    attività,    almeno   trenta    giorni    prima
     dell'effettivo   inizio   dei   lavori,   presenta   allo
     sportello  unico  la  segnalazione, accompagnata  da  una
     dettagliata   relazione  a  firma  di  un  professionista
     abilitato  e  dagli opportuni elaborati  progettuali  che
     asseveri  la  conformità delle opere da  realizzare  agli
     strumenti  urbanistici approvati e non in  contrasto  con
     quelli   adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,
     nonché  il rispetto delle norme di sicurezza e di  quelle
     igienico-sanitarie. ;

       c) il comma 10 è abrogato.

                               Art. 4.
         Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10
            agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

       1.  Al  comma 1 dell'articolo 16 della legge  regionale
     10  agosto  2016,  n. 16 e successive  modificazioni,  le
     parole   dirigente  generale del  Dipartimento  regionale
     dell'urbanistica  sono sostituite dalle seguenti  parole:
      dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico .

                               Art. 5.
         Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale
          10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

       1.  All'articolo  22  della legge regionale  10  agosto
     2016,  n.  16  e successive modificazioni, è aggiunto  il
     seguente comma:

        1-septies. Le disposizioni di cui ai commi  1  bis,  1
     ter,  1  quater, 1 quinquies e 1-sexies non si  applicano
     alle   richieste   di   cessione   di   cubatura   e   di
     trasferimento di volumetrie di cui al comma 1  presentate
     prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
     regionale 6 agosto 2021, n. 23 .

                               Art. 6.
         Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10
            agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

       1.  Il  comma 3 dell'articolo 25 della legge  regionale
     10  agosto  2016,  n.  16  e successive  modificazioni  è
     abrogato.

                               Art. 7.
         Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10
            agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

       1.  Il  comma 3 dell'articolo 28 della legge  regionale
     10  agosto  2016,  n.  16 e successive  modificazioni,  è
     sostituito dal seguente:

        3.  Trascorso  il termine di 90 giorni dalla  data  di
     deposito   della  perizia  che  asseveri  la  contestuale
     presenza  di  tutte  le  condizioni,  i  requisiti  e   i
     presupposti  richiesti dalla legge, senza che  sia  stato
     emesso  provvedimento  con il  quale  viene  assentito  o
     negato   il   condono,   si   applica   quanto   previsto
     dall'articolo  20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e
     successive  modificazioni. La presente  disposizione  non
     si applica agli abusi su immobili vincolati. .

                               Art. 8.
        Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e
                      successive modificazioni

       1.  Alla  legge  regionale  23  marzo  2010,  n.  6   e
     successive  modificazioni  sono  apportate  le   seguenti
     modifiche:

       a)   il  comma  4  dell'articolo  2  è  sostituito  dal
     seguente:

        4.  Gli  interventi riguardano edifici legittimamente
     realizzati;   sono  esclusi  gli  immobili   che   hanno
     usufruito di condono edilizio. ;

       b)   il  comma  2  dell'articolo  6  è  sostituito  dal
     seguente:

        2.  Fermo  restando  il termine per  la  realizzazione
     degli  interventi  di  cui agli  articoli  2  e  3,  come
     previsto   dall'articolo  5  della  legge  regionale   30
     dicembre  2020,  n. 36, fissato al 31 dicembre  2023,  le
     istanze  relative  agli interventi sono presentate  entro
     il   30   giugno  2023  e  sono  corredate,  a  pena   di
     inammissibilità,  dal  titolo  abilitativo  edilizio  ove
     previsto  relativo  all'immobile oggetto  di  intervento,
     rilasciato o concretizzatosi antecedentemente  alla  data
     di presentazione dell'istanza. ;

         c)  all'articolo 6, dopo il comma 4,  è  aggiunto  il
     seguente:

        4  bis.  I comuni, con delibera consiliare,  entro  il
     termine  di  centottanta giorni dalla data di entrata  in
     vigore   della   presente  legge,  possono  motivatamente
     escludere o limitare l'applicabilità delle norme  di  cui
     agli  articoli  2  e  3 ad immobili o  zone  del  proprio
     territorio  o imporre limitazioni e modalità applicative,
     sulla   base   di   specifiche   ragioni   di   carattere
     urbanistico, paesaggistico e ambientale. ;

       d)  la  lettera  f)  del  comma 2  dell'articolo  11  è
     sostituita dalla seguente:

        f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché  di
     ordinanza   di  demolizione,  salvo  quelli  oggetto   di
     accertamento di conformità di cui all'articolo  13  della
     legge  28  febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo
     1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; .

                               Art. 9.
      Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto
                             2021, n. 23

       1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale  6
     agosto  2021,  n. 23, le parole  per un  periodo  di  due
     anni  dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente
     legge   sono  sostituite dalle parole   fino  al  termine
     dell'emergenza pandemica  e dopo le parole   attività  di
     ristorazione.   sono  aggiunte le parole   Entro  novanta
     giorni  dalla  cessazione  dell'emergenza  pandemica,   i
     soggetti   di  cui  al  primo  periodo  provvedono   alla
     rimozione  delle opere di cui al presente articolo  e  al
     ripristino dello stato dei luoghi. .

                              Art. 10.
      Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 6 agosto
                             2021, n. 23

       1.  All'articolo 43, comma 1, lettera b), punto 1  bis,
     della  legge  regionale 6 agosto 2021,  n.  23,  dopo  la
     parola   turistico-ricettiva  sono aggiunte le parole   ,
     artigianale e industriale .

                              Art. 11.
          Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24
                        settembre 2021, n. 24

       1.  I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale
     24 settembre 2021, n. 24, sono abrogati.

                              Art. 12.
        Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 29
                         luglio 2021, n. 21

       1.  L'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021,
     n. 21, è abrogato.

                              Art. 13.
                            Norma finale

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     Ufficiale della Regione siciliana.

       2.  È  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     farla osservare come legge della Regione.

                                                IL PRESIDENTE


















                         LAVORI PREPARATORI

     Disegno  di  legge  n. 1112 -  Disposizioni  in  materia  di
     edilizia .

     Iniziativa  parlamentare: presentato dal  deputato  Savarino
     l'11 novembre 2021.

     Trasmesso   alla   Commissione    Ambiente,   territorio   e
     mobilità' (IV) il 19 novembre 2021.

     Esaminato  dalla  Commissione nelle sedute  n.  324  del  24
     novembre  2021, n. 325 dell'1 dicembre 2021 e n. 328  del  7
     dicembre 2021.

     Esitato per l'Aula nella seduta n. 328 del 7 dicembre 2021.

     Relatore: on. Eleonora Lo Curto.

     Discusso  dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre
     2021 e n. 323 dell'1 marzo 2022.

     Approvato  dall'Assemblea nella seduta n. 324  del  2  marzo
     2022.