Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Modifiche di norme relative agli organi di revisione contabile degli enti locali e nelle istituzioni scolastiche

Iter

Attuale
23 gen 2020 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Storico

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
      Onorevoli colleghi,

      nonostante le recenti riforme normative della disciplina
    relative alle modalità  di  nomina  e  composizione  degli
    organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali
    regionali, che ci hanno allineato in parte alla disciplina
    nazionale, permangono alcune criticità alle quali  bisogna
    trovare soluzione.
      Il presente disegno di legge mira quindi proprio a  dare
    una risposta alle molteplici  istanze  migliorative  della
    disciplina che sono pervenute dagli addetti ai lavori.
      Il disegno di consta un  solo  articolo  composto  da  3
    commi;  con  il  primo  si  intende  restringere  su  base
    provinciale il sorteggio dei componenti  dei  collegi  dei
    revisori dei conti degli enti locali, al fine di  limitare
    le spese di trasferta che incidono significativamente  sui
    bilanci degli stessi; con il secondo si riduce  il  numero
    massimo di incarichi da otto a quattro; e con il terzo  si
    introduce il principio dell'estrazione a sorte anche per i
    collegi di revisione contabile degli  istituti  scolastici
    statali nel caso in cui non  venga  scelto  un  dipendente
    interno o in quiescenza così come prescritto  dalla  legge
    in vigore.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1
                          Modifiche di norme

      1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale  17
    marzo 2016 n. 3 le parole i revisori dei conti degli  enti
    locali sono scelti  mediante  estrazione  a  sorte  tra  i
    professionisti residenti in Sicilia: sono così  modificate
    i  revisori  dei  conti  degli  enti  locali  sono  scelti
    mediante estrazione a sorte, su base di area  vasta  nella
    quale ricadono  gli  enti  locali,  tra  i  professionisti
    residenti in Sicilia.

      2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale  17
    marzo 2016 n. 3 la parola otto è sostituita  dalla  parola
    quattro.

      3. Al comma 2 dell'articolo 9 della  legge  24  febbraio
    2000, n. 9 al secondo periodo, le parole Nel caso  in  cui
    l'organo competente  alla  designazione  accerti  che  nel
    proprio  organico  manchino  o   siano   insufficienti   i
    funzionari in possesso  dei  suddetti  requisiti,  procede
    alla    designazione    di    un     revisore     estraneo
    all'Amministrazione,   purché    iscritto    nell'apposito
    registro, privilegiando i  dipendenti  del  Ministero  del
    tesoro , sono così sostituite Nel  caso  in  cui  l'organo
    competente  alla  designazione  accerti  che  nel  proprio
    organico manchino o siano insufficienti  i  funzionari  in
    possesso  dei  suddetti   requisiti,   si   procede   alla
    designazione, mediante le modalità previste  dal  comma  2
    dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3,
    di  un  revisore  estraneo   all'Amministrazione,   purché
    iscritto nell'apposito registro.

                                Art. 2
                          Disposizioni finali

      1. La  presente  sarà  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
    Regione Siciliana.

      2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di
    farla osservare come legge della Regione.