Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Procedure di stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale e non

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07 nov 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA

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         Onorevoli colleghi,

         con  il presente disegno di legge si intende dare  la
     giusta  interpretazione all'art. 20, commi  1  e  2,  del
     D.Lvo   n.  75  del  25  maggio  2017,  che  prevede   il
     superamento del precariato nelle amministrazioni.

         La  succitata norma, nata per la stabilizzazione  del
     personale  non dirigenziale, per effetto dell'inserimento
     dei  successivi  commi 10 e 11 è stata,  altresì,  estesa
     anche  al  personale  dirigenziale  operante  presso   il
     Servizio Sanitario Nazionale.

         L'interpretazione  restrittiva  e   letterale   della
     norma    effettuata   preliminarmente   dal    competente
     Assessorato  della  Salute  escludeva  dai  processi   di
     stabilizzazione quella parte della Dirigenza  non  medica
     composta da:

         Dirigenti  Sanitari  (Farmacisti,  Biologi,  Chimici,
     Psicologi,   Pedagogisti,  Dirigenti  delle   professioni
     sanitarie e Fisici);

         Dirigenti    Professionali   (Avvocati,    Ingegneri,
     Architetti);

         Dirigenti    Tecnici    (Analisti,    Statistici    e
     Sociologi);

         Dirigenti Amministrativi.

                  Successivamente,  il  medesimo   Assessorato
     della   Salute,   nel   riconoscere  l'ammissibilità   ai
     processi   di  stabilizzazione  dei  Dirigenti  sanitari,
     persisteva   nella   non   ammissibilità   del   restante
     personale  dirigenziale,  giustificando  tale  esclusione
     dalla  mancata adibizione di detto personale dirigenziale
     alla diretta assistenza dei pazienti.
                    In  merito si rammentano i contenuti della
     Sentenza  del  TAR di Catania, Sez. IV n.  1211/2018,  la
     quale  sul  ricorso proposto, avverso l'esclusione  dalle
     procedure di stabilizzazione indette dall'ASP di  Ragusa,
     da  un  operatore tecnico cuoco, ha sancito  nel  merito,
     che  anche detta figura professionale, in quanto prevista
     dal   CCNL  della  Sanità  pubblica,  contribuisce   alla
     continuità dei servizi sanitari.

                     Anche   la   Conferenza   Stato   Regioni
     interpellata in materia dall'Assessorato Regionale  della
     Salute  per  chiarimenti sulle Circolari  n.3/2017  e  n.
     1/2018,  ha  confermato la carenza di forza normativa  di
     dette  Circolari ed ha precisato che le Regioni,  qualora
     lo     ritengano    opportuno,    possono    interpretare
     diversamente  le disposizioni dell'art. 20 del  D.Lgs  n.
     75/17, disattendendolo in tutto o in parte.
                   Pertanto in considerazione del fatto che la
     Circolare   n.  3/2017,  con  specifico  riferimento   al
     personale  degli  Enti del Servizio  Sanitario  Nazionale
     precisa  che  i commi 1 e 2, dell'art. 20  del  D.Lgs  n.
     75/2017 si applicano a tutto il personale degli Enti  del
     Servizio  Sanitario  Nazionale adibito  allo  svolgimento
     delle    attività,   che   assicurano    la    continuità
     nell'erogazione  dei servizi sanitari  e  con  le  stesse
     modalità previste per il restante personale.

                    Tutto  il  personale  dirigenziale  e  non
     dirigenziale   del   servizio   sanitario   nazionale   e
     regionale   previsto  nel  CCNL  della  Sanità  pubblica,
     assicura  la  continuità  dei  servizi  sanitari   e   la
     regolare  erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
     ed  è  stato  reclutato attraverso procedure di  assoluta
     evidenza  pubblica  e che sussistono quelle  peculiari  e
     straordinarie   esigenze   d'interesse   pubblico,    che
     giustificano  la  deroga alle procedure  di  reclutamento
     ordinario,  quali  l'esigenza di  consolidare  specifiche
     esperienze   professionali  maturate  all'interno   delle
     Aziende  sanitarie  e  non acquisibili  dall'esterno,  le
     quali ampiamente giustificano la deroga al principio  del
     concorso  pubblico in quanto funzionali alle esigenze  di
     buon andamento della pubblica amministrazione.

                    La  Regione  può interpretare diversamente
     le   disposizioni  dell'art.  20  del  D.Lgs   n.   75/17
     includendo  nei processi di stabilizzazione il  personale
     dirigenziale   e   non  dirigenziale  in   possesso   del
     requisito   dei   tre   anni  di  servizio,   anche   non
     continuativi,  negli  ultimi  otto  anni  alla  data  del
     31/12/2017  svolti  presso  le  Aziende  Sanitarie  della
     Regione   Sicilia   e   presso   gli   ospedali   privati
     riclassificati   e   gli  IRCCS   il   cui   servizio   è
     riconosciuto   dalla   data   di   conformazione    degli
     ordinamenti  alle  previsioni  del  D.  Lvo  n.  502  del
     30/12/1992.

                    Atteso che altre Regioni (Lazio, Campania,
     Calabria  ecc.) si sono conformate all'orientamento  atto
     all'inclusione  nelle  procedure  di  stabilizzazione  di
     tutto   il  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale
     previsto dal CCNL di Sanità pubblica.
                       L'inclusione    nei     processi     di
     stabilizzazione previsti dall'art. 20 commi 1 e 2 del  D.
     Lgs.   n.   75/17,   anche   ai  fini   dell'eliminazione
     dell'evidente  disparità  di  trattamento  tra  le  varie
     figure   professionali  previste  nel  CCNL   di   Sanità
     pubblica,  del personale dirigenziale e non dirigenziale,
     non  comporta  alcun incremento di spesa in quanto  detto
     personale   per   potere  accedere  alle   procedure   di
     stabilizzazione  deve  essere  in  servizio   presso   le
     Aziende  Sanitarie della Regione ove copre posti  vacanti
     di  dotazione organica finanziati dalla relativa massa di
     cui al D.A. n. 1380/2015.
                     La  mancata  attivazione delle  procedure
     straordinarie     di    reclutamento    attraverso     la
     stabilizzazione   del  personale,  dirigenziale   e   non
     dirigenziale  di che trattasi, comporterebbe  la  perdita
     delle   professionalità  acquisite  nel  tempo  da  detto
     personale  e  l'evidente  nocumento  economico   per   le
     Aziende  sanitarie costrette ad un evidente rallentamento
     dei  processi aziendali atti all'erogazione della  salute
     nelle   more   della  definizione  delle   procedure   di
     reclutamento  ordinarie,  per altro  al  momento  sospese
     nelle  more  dell'approvazione  degli  atti  aziendali  e
     delle dotazioni organiche.
                     In considerazione di quanto esposto nulla
     osta  all'approvazione della presente norma  al  fine  di
     disporre  la  stabilizzazione in  applicazione  dell'art.
     20,  comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, del
     personale  dirigenziale  e non dirigenziale  in  possesso
     del  requisito  dei  tre  anni  di  servizio,  anche  non
     continuativi,  negli  ultimi  otto  anni  alla  data  del
     31/12/2017  svolti  presso  le  Aziende  Sanitarie  della
     Regione   Sicilia   e   presso   gli   ospedali   privati
     riclassificati   e   gli  IRCCS   il   cui   servizio   è
     riconosciuto   dalla   data   di   conformazione    degli
     ordinamenti  alle  previsioni  del  D.  Lvo  n.  502  del
     30/12/1992.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                     Procedure di stabilizzazione

                   1.   Al   fine    di    valorizzare    le
         professionalità acquisite, nella Regione siciliana,
         mediante   utilizzo   delle   risorse   finanziarie
         presenti nei bilanci degli  Enti  e  delle  Aziende
         Sanitarie della Regione, si applicano al  personale
         dirigenziale e non in possesso  del  requisito  dei
         tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
         ultimi otto anni alla data del  31/12/2017,  svolti
         presso  gli  Enti  e  le  Aziende  Sanitarie  della
         Regione  Sicilia  e  presso  gli  ospedali  privati
         riclassificati e  gli  IRCCS,  il  cui  servizio  è
         riconosciuto  dalla  data  di  conformazione  degli
         ordinamenti alle previsioni del D. Lvo n.  502  del
         30/12/1992,   le   procedure   di   stabilizzazione
         previste dall'art. 20 commi 1 e 2 del D.  Lgs  n.75
         del 25 maggio 2017.

                   2. Il precedente  comma  1  non  comporta
         oneri di spesa aggiuntiva.

                                Art. 2.
                             Norma finale

                   1.  La  presente  legge  sarà  pubblicata
         nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

                   2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di
         osservarla e di farla osservare  come  legge  della
         Regione.