Attuale
07 nov 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA
Storico
Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si intende dare la giusta interpretazione all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lvo n. 75 del 25 maggio 2017, che prevede il superamento del precariato nelle amministrazioni. La succitata norma, nata per la stabilizzazione del personale non dirigenziale, per effetto dell'inserimento dei successivi commi 10 e 11 è stata, altresì, estesa anche al personale dirigenziale operante presso il Servizio Sanitario Nazionale. L'interpretazione restrittiva e letterale della norma effettuata preliminarmente dal competente Assessorato della Salute escludeva dai processi di stabilizzazione quella parte della Dirigenza non medica composta da: Dirigenti Sanitari (Farmacisti, Biologi, Chimici, Psicologi, Pedagogisti, Dirigenti delle professioni sanitarie e Fisici); Dirigenti Professionali (Avvocati, Ingegneri, Architetti); Dirigenti Tecnici (Analisti, Statistici e Sociologi); Dirigenti Amministrativi. Successivamente, il medesimo Assessorato della Salute, nel riconoscere l'ammissibilità ai processi di stabilizzazione dei Dirigenti sanitari, persisteva nella non ammissibilità del restante personale dirigenziale, giustificando tale esclusione dalla mancata adibizione di detto personale dirigenziale alla diretta assistenza dei pazienti. In merito si rammentano i contenuti della Sentenza del TAR di Catania, Sez. IV n. 1211/2018, la quale sul ricorso proposto, avverso l'esclusione dalle procedure di stabilizzazione indette dall'ASP di Ragusa, da un operatore tecnico cuoco, ha sancito nel merito, che anche detta figura professionale, in quanto prevista dal CCNL della Sanità pubblica, contribuisce alla continuità dei servizi sanitari. Anche la Conferenza Stato Regioni interpellata in materia dall'Assessorato Regionale della Salute per chiarimenti sulle Circolari n.3/2017 e n. 1/2018, ha confermato la carenza di forza normativa di dette Circolari ed ha precisato che le Regioni, qualora lo ritengano opportuno, possono interpretare diversamente le disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs n. 75/17, disattendendolo in tutto o in parte. Pertanto in considerazione del fatto che la Circolare n. 3/2017, con specifico riferimento al personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale precisa che i commi 1 e 2, dell'art. 20 del D.Lgs n. 75/2017 si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale adibito allo svolgimento delle attività, che assicurano la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e con le stesse modalità previste per il restante personale. Tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale del servizio sanitario nazionale e regionale previsto nel CCNL della Sanità pubblica, assicura la continuità dei servizi sanitari e la regolare erogazione dei Livelli essenziali di assistenza ed è stato reclutato attraverso procedure di assoluta evidenza pubblica e che sussistono quelle peculiari e straordinarie esigenze d'interesse pubblico, che giustificano la deroga alle procedure di reclutamento ordinario, quali l'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno delle Aziende sanitarie e non acquisibili dall'esterno, le quali ampiamente giustificano la deroga al principio del concorso pubblico in quanto funzionali alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione. La Regione può interpretare diversamente le disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs n. 75/17 includendo nei processi di stabilizzazione il personale dirigenziale e non dirigenziale in possesso del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alla data del 31/12/2017 svolti presso le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia e presso gli ospedali privati riclassificati e gli IRCCS il cui servizio è riconosciuto dalla data di conformazione degli ordinamenti alle previsioni del D. Lvo n. 502 del 30/12/1992. Atteso che altre Regioni (Lazio, Campania, Calabria ecc.) si sono conformate all'orientamento atto all'inclusione nelle procedure di stabilizzazione di tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale previsto dal CCNL di Sanità pubblica. L'inclusione nei processi di stabilizzazione previsti dall'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 75/17, anche ai fini dell'eliminazione dell'evidente disparità di trattamento tra le varie figure professionali previste nel CCNL di Sanità pubblica, del personale dirigenziale e non dirigenziale, non comporta alcun incremento di spesa in quanto detto personale per potere accedere alle procedure di stabilizzazione deve essere in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione ove copre posti vacanti di dotazione organica finanziati dalla relativa massa di cui al D.A. n. 1380/2015. La mancata attivazione delle procedure straordinarie di reclutamento attraverso la stabilizzazione del personale, dirigenziale e non dirigenziale di che trattasi, comporterebbe la perdita delle professionalità acquisite nel tempo da detto personale e l'evidente nocumento economico per le Aziende sanitarie costrette ad un evidente rallentamento dei processi aziendali atti all'erogazione della salute nelle more della definizione delle procedure di reclutamento ordinarie, per altro al momento sospese nelle more dell'approvazione degli atti aziendali e delle dotazioni organiche. In considerazione di quanto esposto nulla osta all'approvazione della presente norma al fine di disporre la stabilizzazione in applicazione dell'art. 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, del personale dirigenziale e non dirigenziale in possesso del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alla data del 31/12/2017 svolti presso le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia e presso gli ospedali privati riclassificati e gli IRCCS il cui servizio è riconosciuto dalla data di conformazione degli ordinamenti alle previsioni del D. Lvo n. 502 del 30/12/1992. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Procedure di stabilizzazione 1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite, nella Regione siciliana, mediante utilizzo delle risorse finanziarie presenti nei bilanci degli Enti e delle Aziende Sanitarie della Regione, si applicano al personale dirigenziale e non in possesso del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni alla data del 31/12/2017, svolti presso gli Enti e le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia e presso gli ospedali privati riclassificati e gli IRCCS, il cui servizio è riconosciuto dalla data di conformazione degli ordinamenti alle previsioni del D. Lvo n. 502 del 30/12/1992, le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs n.75 del 25 maggio 2017. 2. Il precedente comma 1 non comporta oneri di spesa aggiuntiva. Art. 2. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.