Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Modifica della Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche e integrazioni,relativo alla elezione diretta del sindaco e in materia elettorale in genere

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17 set 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 138 AULA

Storico
13 set 2019 Assegnato per esame Commissione PRIMA

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         Onorevoli colleghi,

         L'odierno  disegno  di  legge  è   finalizzato   ad
         approntare  correttivi  alla  legge  regionale   15
         novembre  1997  n.35  e  successive   modifiche   e
         integrazioni relative  alla  elezione  diretta  del
         Sindaco e del Consiglio comunale.

         La l.r. 35/97 è  stata  successivamente  modificata
         sia dalla legge del  2011  sia,  da  ultimo,  dalla
         Legge  regionale  11  agosto  2016,  n.17.  Ora   è
         avvenuto che  le  suddette  disposizioni  normative
         nelle  parti  che  si   indicheranno   e   verranno
         modificate  sembrano  non  aderire  a  quella   che
         dovrebbe essere la ratio di una norma,  e  cioè  in
         particolare i desiderata dei consociati.

         La prima norma cui si intende porre un correttivo è
         l'art.1 bis così come modificato, che  prevede  che
         nel   Consiglio   comunale    e    nel    consiglio
         circoscrizionale   nessun   genere    può    essere
         rappresentato in misura superiore a due  terzi  dei
         componenti della 'stessa lista'.

         Orbene  la  suddetta  norma  e  in  particolare  la
         percentuale  in  essa  prevista  (due   terzi)   va
         aumentata a tre quarti, o meglio sarebbe dire  fino
         a  tre  quarti.  La  necessità  della   novella   è
         facilmente individuabile, infatti  la  qualità  dei
         candidati che magari sarà superiore per un genere o
         per un altro, non può essere sacrificata  dal  dato
         numerico.

         In particolare se ci saranno più donne o uomini  da
         candidare per le loro eccelse qualità non  potranno
         essere sacrificati  sull'altare  di  un  mero  dato
         numerico, del resto la norma non prescrive che  tre
         quarti devono appartenere a un genere e  un  quarto
         ad altro genere in via necessaria, ma si  limita  a
         preservare una percentuale a un genere o all'altro.

         La vera riforma prevista dalla  presente  legge,  o
         comunque quella più pregnante,  è  quella  relativa
         alla modifica legislativa prevista dall'art.3 comma
         4 della Legge regionale 15 settembre 1997,  n.35  e
         successive modifiche e integrazioni. In particolare
         col  presente   apparato   normativo   si   intende
         eliminare il così  detto  ballottaggio  nei  comuni
         superiori  a  15  mila  abitanti  e  parificare   o
         comunque allineare, non del tutto per il  vero,  al
         sistema  elettorale  previsto  per  i  Comuni   ove
         risiedono abitanti inferiori al numero di 15 mila.

         In altri termini risulterà  essere  eletto  Sindaco
         chi avrà riportato il  maggior  numero  di  voti  a
         quello  che  sarà   e   diventerà   l'unico   turno
         elettorale senza, appunto, necessità di  andare  al
         ballottaggio. La finalità della norma è fin  troppo
         evidente anche se, per il  vero,  le  finalità  che
         sottendono  alla  modifica  della  norma   de   qua
         appaiono essere più di una.  Innanzi  tutto  appare
         essere più ragionevole che venga eletto Sindaco  il
         candidato che abbia riportato il maggior numero  di
         voti a seguito di una competizione elettorale dalla
         quale e per la quale tutti i candidati partivano in
         condizioni di parità.

         L'ulteriore finalità, di ben altra  consistenza,  è
         quella di evitare inconcepibili accordi  elettorali
         tra candidati perdenti accordi che porterebbero  al
         tradimento della volontà popolare, a tacer d'altro.
         Non è  raro  verificare,  anzi  è  ricorrente,  che
         candidati Sindaco risultati vincenti al primo turno
         vengano  a  trovarsi  perdenti  a   seguito   degli
         accordi, talune  volte  non  proprio  lineari,  che
         scaturiscono a seguito della mancata  elezione  del
         Sindaco  al  primo  turno.  Del  resto  la   novità
         legislativa introdotta con il presente  disegno  di
         legge risulta essere in aderenza financo al sistema
         elettorale e alla votazione  del  Presidente  della
         Regione.

         Ulteriore novità legislativa quella  relativa  alla
         scelta del candidato da proclamare eletto nel  caso
         in cui due candidati abbiano conseguito  la  stessa
         cifra  elettorale.  Appare  irrazionale  la  scelta
         operata  fin  qui  dal  legislatore  di  proclamare
         eletto il candidato più giovane  in  età,  quasi  a
         volere sostenere, in  maniera  sussurrata,  che  il
         candidato   più   anziano   andrebbe   accantonato.
         L'esperienza politica e anche di vita,  secondo  il
         comune modo di pensare, rendono l'uomo e  la  donna
         più saggi oltreché,  di  norma,  più  riflessivi  e
         temperati. Queste due ultime qualità, in  un  tempo
         di politica gridata e fatta di cruenti scontri  non
         sembrano essere qualità secondarie.

         Ulteriore   modifica   è   quella   relativa   alla
         abrogazione del comma 7  dell'art.  4  della  Legge
         regionale 15 settembre 1997, n. 35. In  particolare
         la legge attuale intende premiare attribuendogli un
         seggio di consigliere  comunale,  il  Sindaco  così
         detto perdente purché abbia conseguito il  20%  dei
         suffragi. Or bene la suddetta norma premierebbe  un
         cittadino che per il ruolo di consigliere  comunale
         non è stato né votato né eletto  dal  popolo  e  si
         risolverebbe   in   una   sorte   di   premio    di
         consolazione, per il vero, piuttosto avvilente.  La
         vera  anomalia,   però,   consisterebbe   nell'aver
         sottratto il seggio ad  altro  cittadino  candidato
         risultato votato dagli elettori ma che  andrebbe  a
         rivestire il ruolo non certo gradevole di primo dei
         non eletti .

         Non esiste una norma che vieta al candidato Sindaco
         di candidarsi anche al Consiglio  comunale,  e  per
         tanto nessuna penalità o penalizzazione andrebbe  a
         subire il così detto Sindaco perdente.

         Ulteriore ed ultima  novità  legislativa  è  quella
         relativa  all'art.  10  della  Legge  regionale  15
         settembre  1997,  n.35  e  successive  modifiche  e
         integrazioni, è la rubrica mozione di sfiducia .

         Or bene in tale norma non si  comprende  perché  la
         percentuale  che  può  approvare  la   mozione   di
         sfiducia sia differente a seconda del numero  degli
         abitanti. Appare, pertanto, ragionevole  uniformare
         le percentuali.

         Ulteriore norma è  pertinente  al  c.d.  premio  di
         maggioranza che con le presente  modifica  dovrebbe
         rendere più agevole la governabilità.

         Infine vi sono le necessarie norme abrogative.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                               Finalità

         1. Il presente disegno di legge ha la  finalità  di
         rendere   il   sistema   elettorale    maggiormente
         corrispondente alla volontà popolare,  e  anche  di
         evitare opinabili accordi prima delle operazioni di
         voto.

                                Art. 2.
         Composizione delle liste per l'elezione dei consigli
                      comunali e circoscrizionali

         1. L'art. 1 bis, della Legge regionale 15 settembre
         1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni è
         così  sostituito:  nelle  liste  di  candidati  per
         l'elezione del consiglio comunale e  del  consiglio
         circoscrizionale   nessun   genere    può    essere
         rappresentato in misura superiore a tre quarti  dei
         componenti della stessa lista, con arrotondamento a
         unità superiore in caso di cifra  decimale  pari  o
         superiore a 0, 5 dell'unità inferiore  in  caso  di
         cifra decimale inferiore a 0,5.

                                Art. 3.
            Elezione del Sindaco dei comuni con popolazione
                     superiore a 15 mila abitanti

         1. Il comma 4, dell'art.3, della Legge regionale 15
         settembre 1997,  n.35  e  successive  modifiche  ed
         integrazioni è sostituito dal  seguente  comma:  E'
         proclamato eletto Sindaco il candidato che  ottiene
         il maggior numero di voti validi. In caso di parità
         di voti è proclamato eletto  Sindaco  il  candidato
         con  la  lista  o  con  il  gruppo  di  liste  per,
         l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito
         la maggiore cifra elettorale complessiva. A  parità
         di cifra elettorale è proclamato eletto Sindaco  il
         candidato più anziano di età.

                                Art. 4.
                         Attribuzione di seggi

         1. Il comma 6, dell'art. 4, della  Legge  regionale
         15 settembre 1997, n. 35 e successive  modifiche  e
         integrazioni è così sostituito:  alla  lista  o  al
         gruppo di liste collegate al Sindaco eletto che non
         abbia conseguito già almeno il 60%  dei  seggi  del
         consiglio viene assegnato,  comunque,  il  60%  dei
         seggi sempre che nessun altra  lista  o  gruppo  di
         liste collegate abbia già superato il 50% dei  voti
         validi. I seggi  restanti  vengono  assegnati  alle
         altre liste o gruppi di liste  collegati  ai  sensi
         del  comma  4.  Il  premio  di  maggioranza   viene
         attribuito alle liste o alla lista con le garanzie.

                                Art. 5.
                         Abrogazione di norme

         1. Sono abrogati i commi 5,6,7 e  8,  dell'art.  3,
         della legge regionale 15  settembre  1997,  n.35  e
         successive modifiche ed integrazioni.

         2. Sono abrogati i commi 3 ter e comma 7, dell'art.
         4, della legge regionale15 settembre  1997  n.35  e
         successive modifiche ed integrazioni.

                                Art. 6.
                             Norma finale

         1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
         ufficiale della Regione siciliana.

         2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
         e di farla osservare come legge della Regione.