Attuale
17 set 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 138 AULA
Storico
13 set 2019 Assegnato per esame Commissione PRIMA
Onorevoli colleghi, L'odierno disegno di legge è finalizzato ad approntare correttivi alla legge regionale 15 novembre 1997 n.35 e successive modifiche e integrazioni relative alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. La l.r. 35/97 è stata successivamente modificata sia dalla legge del 2011 sia, da ultimo, dalla Legge regionale 11 agosto 2016, n.17. Ora è avvenuto che le suddette disposizioni normative nelle parti che si indicheranno e verranno modificate sembrano non aderire a quella che dovrebbe essere la ratio di una norma, e cioè in particolare i desiderata dei consociati. La prima norma cui si intende porre un correttivo è l'art.1 bis così come modificato, che prevede che nel Consiglio comunale e nel consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della 'stessa lista'. Orbene la suddetta norma e in particolare la percentuale in essa prevista (due terzi) va aumentata a tre quarti, o meglio sarebbe dire fino a tre quarti. La necessità della novella è facilmente individuabile, infatti la qualità dei candidati che magari sarà superiore per un genere o per un altro, non può essere sacrificata dal dato numerico. In particolare se ci saranno più donne o uomini da candidare per le loro eccelse qualità non potranno essere sacrificati sull'altare di un mero dato numerico, del resto la norma non prescrive che tre quarti devono appartenere a un genere e un quarto ad altro genere in via necessaria, ma si limita a preservare una percentuale a un genere o all'altro. La vera riforma prevista dalla presente legge, o comunque quella più pregnante, è quella relativa alla modifica legislativa prevista dall'art.3 comma 4 della Legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e successive modifiche e integrazioni. In particolare col presente apparato normativo si intende eliminare il così detto ballottaggio nei comuni superiori a 15 mila abitanti e parificare o comunque allineare, non del tutto per il vero, al sistema elettorale previsto per i Comuni ove risiedono abitanti inferiori al numero di 15 mila. In altri termini risulterà essere eletto Sindaco chi avrà riportato il maggior numero di voti a quello che sarà e diventerà l'unico turno elettorale senza, appunto, necessità di andare al ballottaggio. La finalità della norma è fin troppo evidente anche se, per il vero, le finalità che sottendono alla modifica della norma de qua appaiono essere più di una. Innanzi tutto appare essere più ragionevole che venga eletto Sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti a seguito di una competizione elettorale dalla quale e per la quale tutti i candidati partivano in condizioni di parità. L'ulteriore finalità, di ben altra consistenza, è quella di evitare inconcepibili accordi elettorali tra candidati perdenti accordi che porterebbero al tradimento della volontà popolare, a tacer d'altro. Non è raro verificare, anzi è ricorrente, che candidati Sindaco risultati vincenti al primo turno vengano a trovarsi perdenti a seguito degli accordi, talune volte non proprio lineari, che scaturiscono a seguito della mancata elezione del Sindaco al primo turno. Del resto la novità legislativa introdotta con il presente disegno di legge risulta essere in aderenza financo al sistema elettorale e alla votazione del Presidente della Regione. Ulteriore novità legislativa quella relativa alla scelta del candidato da proclamare eletto nel caso in cui due candidati abbiano conseguito la stessa cifra elettorale. Appare irrazionale la scelta operata fin qui dal legislatore di proclamare eletto il candidato più giovane in età, quasi a volere sostenere, in maniera sussurrata, che il candidato più anziano andrebbe accantonato. L'esperienza politica e anche di vita, secondo il comune modo di pensare, rendono l'uomo e la donna più saggi oltreché, di norma, più riflessivi e temperati. Queste due ultime qualità, in un tempo di politica gridata e fatta di cruenti scontri non sembrano essere qualità secondarie. Ulteriore modifica è quella relativa alla abrogazione del comma 7 dell'art. 4 della Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. In particolare la legge attuale intende premiare attribuendogli un seggio di consigliere comunale, il Sindaco così detto perdente purché abbia conseguito il 20% dei suffragi. Or bene la suddetta norma premierebbe un cittadino che per il ruolo di consigliere comunale non è stato né votato né eletto dal popolo e si risolverebbe in una sorte di premio di consolazione, per il vero, piuttosto avvilente. La vera anomalia, però, consisterebbe nell'aver sottratto il seggio ad altro cittadino candidato risultato votato dagli elettori ma che andrebbe a rivestire il ruolo non certo gradevole di primo dei non eletti . Non esiste una norma che vieta al candidato Sindaco di candidarsi anche al Consiglio comunale, e per tanto nessuna penalità o penalizzazione andrebbe a subire il così detto Sindaco perdente. Ulteriore ed ultima novità legislativa è quella relativa all'art. 10 della Legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e successive modifiche e integrazioni, è la rubrica mozione di sfiducia . Or bene in tale norma non si comprende perché la percentuale che può approvare la mozione di sfiducia sia differente a seconda del numero degli abitanti. Appare, pertanto, ragionevole uniformare le percentuali. Ulteriore norma è pertinente al c.d. premio di maggioranza che con le presente modifica dovrebbe rendere più agevole la governabilità. Infine vi sono le necessarie norme abrogative. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. Il presente disegno di legge ha la finalità di rendere il sistema elettorale maggiormente corrispondente alla volontà popolare, e anche di evitare opinabili accordi prima delle operazioni di voto. Art. 2. Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali 1. L'art. 1 bis, della Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito: nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa lista, con arrotondamento a unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0, 5 dell'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5. Art. 3. Elezione del Sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti 1. Il comma 4, dell'art.3, della Legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente comma: E' proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto Sindaco il candidato con la lista o con il gruppo di liste per, l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età. Art. 4. Attribuzione di seggi 1. Il comma 6, dell'art. 4, della Legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito: alla lista o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto che non abbia conseguito già almeno il 60% dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60% dei seggi sempre che nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50% dei voti validi. I seggi restanti vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegati ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza viene attribuito alle liste o alla lista con le garanzie. Art. 5. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati i commi 5,6,7 e 8, dell'art. 3, della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Sono abrogati i commi 3 ter e comma 7, dell'art. 4, della legge regionale15 settembre 1997 n.35 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.