Attuale
30 lug 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 134 AULA
Storico
02 lug 2019 Annunziato Seduta n. 127 AULA
25 lug 2019 Assegnato per esame Commissione QUARTA
Onorevoli colleghi, il trasporto pubblico locale è una delle competenze regionali più rilevanti nel campo dei servizi al cittadino. Le aziende che svolgono tale servizio, sia in ambito cittadino che regionale, hanno grandi sofferenze in termini di bilancio e uno dei motivi di tale mancanza di fondi è il fenomeno dell'evasione tariffaria. Il mancato pagamento del biglietto sottrae enormi risorse alle aziende pubbliche e private, causando anche una penalizzazione nei confronti dei fruitori onesti del servizio che pagano regolarmente. La lotta a tale fenomeno di evasione non può non passare da una definitiva regolamentazione del ruolo dei verificatori, di quel personale cioè addetto alla verifica e controllo dei titoli di viaggio Questo disegno di legge mira all'attribuzione, al personale addetto al controllo sui mezzi di trasporto, del titolo di agente di polizia amministrativa, forma giuridica che porterebbe un enorme vantaggio in termini di lotta all'evasione e garantirebbe altresì un efficace strumento dissuasivo per atti di violenza fisica e/o verbale contro gli agenti accertatori. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. Al fine dell'accertamento e della contestazione, sui mezzi di trasporto pubblico e privato, delle violazioni previste dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico provvedono con proprio personale appositamente formato e dotato della qualifica di Agente di Polizia amministrativa. 2. Per l'ottenimento del ruolo di accertatore e della conseguente qualifica di Agente di Polizia amministrativa, gli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico provvedono secondo quanto stabilito dall'art. 2 della presente legge. Art. 2. Qualifica di accertatore 1. Al fine dell'ottenimento della qualifica di accertatore, il personale incaricato riceve dall'azienda di trasporto, apposita formazione ed è tenuto ad attestare il godimento dei diritti politici e l'assenza di condanne a pene detentive per delitti non colposi e di non essere sottoposto a misure di prevenzione. 2. Con Delibera dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti sono disciplinate le modalità formative e l'acquisizione dell'idoneità ad esercitare le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni in ambito regionale. 3. Il personale incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica di Agente di Polizia amministrativa valida per l'espletamento della funzione nel territorio regionale ed è abilitato, previo superamento di un esame finale di competenza regionale, ad effettuare i controlli previsti dall'art. 3 della presente legge. Art. 3 Competenze 1. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di Polizia amministrativa. 2. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. 3. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'art. 13 della legge n.689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante. 4. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del Codice Penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. 5. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa. 6. L'autorità competente a emettere l'ordinanza di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981 è individuata nel rappresentante legale dell'azienda esercente il servizio di trasporto o da un suo delegato. Art. 4. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.