Attuale
06 feb 2018 Parere espresso Commissione UE Seduta n. 6 0900 Commissione UE
Storico
05 gen 2018 Assegnato per esame Commissione QUINTA
05 gen 2018 Assegnato per parere Commissione UE
09 gen 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 9 AULA
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, il disegno di legge si propone di istituire, a decorrere dall'anno 2018, dei premi ciascuno di 3,000 euro, da assegnare a studenti e studiosi dei Paesi dell'Unione europea, per la realizzazione di tesi ed elaborati progettuali presso i rispettivi atenei riguardanti elementi strutturali di armonizzazione legislativa comunitaria, con particolare riferimento alla giurisdizione della magistratura onoraria. Il bando di concorso per l'assegnazione dei premi, è emanato con decreto del Presidente della Regione. Si prevede che all'attuazione della normativa si provveda con apposito regolamento. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità 1. Al fine di concorrere e di pervenire all'armonizzazione processuale e sostanziale della giustizia nell'Europa unita, la Regione patrocina studi di diritto comparato finalizzati alla realizzazione di un progetto di unificazione delle normative dei singoli Stati dell'Unione europea in materia di giustizia Art. 2. Premi 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce premi, ciascuno di 3,000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, da assegnare a studenti e 2 studiosi residenti in Sicilia per la realizzazione di tesi ed elaborati progettuali presso i rispettivi atenei riguardanti elementi strutturali di armonizzazione legislativa comunitaria, con particolare riferimento alla giurisdizione della magistratura onoraria. 2. Il bando di concorso per l'assegnazione dei premi, emanato con decreto del Presidente della Regione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana Art. 3. Regolamento 1. All'assegnazione dei premi di cui all'articolo 2 in forma di borse di studio, nonché per ogni iniziativa complementare di cui alla presente legge, provvede la Presidenza della Regione con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 4. Pubblicazione 1. Gli studi ed i progetti, per le cui finalità sono istituite e concesse le borse di studio, ove riconosciuti atti a concorrere alla formazione del progetto finale di armonizzazione normativa, sono pubblicati a cura e per conto della Regione ed appositamente divulgati attraverso un piano di distribuzione a livello universitario e scientifico- giurisprudenziale tra i Paesi dell'Unione europea. 2. Le spese relative sono a carico della Presidenza della Regione Art. 5. Commissione 1. Per la predisposizione del bando di assegnazione dei premi, per l'enunciazione dei criteri di assegnazione, per l'esame degli elaborati di partecipazione ai premi e per la determinazione delle attività collaterali connesse agli studi, alla pubblicazione degli elaborati scelti ed alla loro diffusione, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, un'apposita commissione tecnicoscientifica, composta da nove membri, giuristi di chiara fama a livello nazionale ed internazionale, di cui tre designati dall'Associazione nazionale conciliatori europei giudici di pace (AN.CO.E.GP) - delegazione regionale, tre designati dal Presidente della Regione, tre designati d'intesa dagli stessi enti. 2. La commissione nomina nel suo seno un presidente ed un vicepresidente. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice con la presenza, per la validità della seduta, di almeno la metà dei componenti, compreso il presidente o il vicepresidente. 4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale di qualifica non inferiore a dirigente superiore. 5. A ciascun membro è attribuito un gettone di presenza che è definito con regolamento di cui all'articolo 3. Art. 6. Destinatari 1. All'assegnazione dei premi sono ammessi esclusivamente studenti e studiosi residenti in Sicilia. 2. Le somme residue risultanti da premi annui conferiti sono destinate alle spese per tavole rotonde e seminari di carattere complementare di cui all'articolo 4, nell'ambito dei programmi di pubblicazione e divulgazione da effettuarsi a norma del relativo regolamento di attuazione, e per le spese di convegni che possono essere organizzati sui temi di cui all'articolo 1. Art. 7. Pareri 1. La gestione dei premi e le spese da effettuarsi per l'attuazione della presente legge sono attribuite alla Presidenza della Regione sulla base dei pareri espressi dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 5. 2. I pareri relativi alla determinazione degli elementi ed alla formulazione dei giudizi per l'assegnazione delle borse di studio sono vincolanti; quelli relativi alla pubblicazione e distribuzione degli elaborati e degli studi sono obbligatori e resi operativi in relazione alle disponibilità di bilancio in base a graduatoria di merito. Art. 8. Norma finanziaria 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa complessiva di 180 migliaia di euro. 2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'accantonamento disposto dalla Tabella A della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Art. 9. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.