Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Istituzione di borse di studio per favorire gli studi comparatistici della giustizia della comunità europea

Iter

Attuale
06 feb 2018 Parere espresso Commissione UE Seduta n. 6 0900 Commissione UE

Storico
05 gen 2018 Assegnato per esame Commissione QUINTA
05 gen 2018 Assegnato per parere Commissione UE
09 gen 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 9 AULA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,

       il  disegno  di  legge  si  propone  di  istituire,   a
     decorrere  dall'anno 2018, dei premi  ciascuno  di  3,000
     euro,  da  assegnare  a  studenti e  studiosi  dei  Paesi
     dell'Unione  europea,  per la realizzazione  di  tesi  ed
     elaborati   progettuali  presso   i   rispettivi   atenei
     riguardanti   elementi  strutturali   di   armonizzazione
     legislativa   comunitaria,  con  particolare  riferimento
     alla giurisdizione della magistratura onoraria.

         Il bando di concorso per l'assegnazione dei premi,  è
     emanato con decreto del Presidente della Regione.

         Si  prevede  che  all'attuazione della  normativa  si
     provveda con apposito regolamento.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                               Finalità

       1.    Al    fine   di   concorrere   e   di   pervenire
     all'armonizzazione   processuale  e   sostanziale   della
     giustizia  nell'Europa unita, la Regione patrocina  studi
     di  diritto  comparato finalizzati alla realizzazione  di
     un  progetto di unificazione delle normative dei  singoli
     Stati dell'Unione europea in materia di giustizia

                                Art. 2.
                                 Premi

       1.  Per  le finalità di cui all'articolo 1, la  Regione
     istituisce  premi,  ciascuno di 3,000 euro,  a  decorrere
     dall'esercizio finanziario 2018, da assegnare a  studenti
     e  2  studiosi  residenti in Sicilia per la realizzazione
     di  tesi  ed  elaborati progettuali presso  i  rispettivi
     atenei     riguardanti    elementi     strutturali     di
     armonizzazione  legislativa comunitaria, con  particolare
     riferimento   alla   giurisdizione   della   magistratura
     onoraria.

       2.  Il  bando di concorso per l'assegnazione dei premi,
     emanato  con  decreto  del Presidente  della  Regione,  è
     pubblicato   nella  Gazzetta  ufficiale   della   Regione
     siciliana

                                Art. 3.
                              Regolamento

       1.  All'assegnazione dei premi di cui all'articolo 2 in
     forma  di  borse  di studio, nonché per  ogni  iniziativa
     complementare  di  cui alla presente legge,  provvede  la
     Presidenza  della  Regione con  regolamento  da  emanarsi
     entro  centoventi  giorni dall'entrata  in  vigore  della
     presente legge.

                                Art. 4.
                             Pubblicazione

       1.  Gli  studi ed i progetti, per le cui finalità  sono
     istituite   e   concesse   le  borse   di   studio,   ove
     riconosciuti  atti  a  concorrere  alla  formazione   del
     progetto   finale   di  armonizzazione  normativa,   sono
     pubblicati   a  cura  e  per  conto  della   Regione   ed
     appositamente   divulgati   attraverso   un   piano    di
     distribuzione  a  livello  universitario  e  scientifico-
     giurisprudenziale tra i Paesi dell'Unione europea.

         2.  Le  spese relative sono a carico della Presidenza
     della Regione

                                Art. 5.
                              Commissione

       1.  Per  la  predisposizione del bando di  assegnazione
     dei   premi,   per   l'enunciazione   dei   criteri    di
     assegnazione,    per   l'esame   degli    elaborati    di
     partecipazione  ai  premi e per la  determinazione  delle
     attività   collaterali   connesse   agli   studi,    alla
     pubblicazione  degli  elaborati  scelti  ed   alla   loro
     diffusione,  è  istituita,  con  decreto  del  Presidente
     della        Regione,       un'apposita       commissione
     tecnicoscientifica, composta da nove membri, giuristi  di
     chiara  fama  a  livello nazionale ed internazionale,  di
     cui    tre    designati    dall'Associazione    nazionale
     conciliatori  europei  giudici  di  pace  (AN.CO.E.GP)  -
     delegazione  regionale,  tre  designati  dal   Presidente
     della Regione, tre designati d'intesa dagli stessi enti.

         2.  La  commissione nomina nel suo seno un presidente
     ed un vicepresidente.

         3.  Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza
     semplice  con la presenza, per la validità della  seduta,
     di  almeno la metà dei componenti, compreso il presidente
     o il vicepresidente.

         4.  Le  funzioni  di segreteria  sono  svolte  da  un
     funzionario  regionale  di  qualifica  non  inferiore   a
     dirigente superiore.

         5.  A  ciascun  membro  è attribuito  un  gettone  di
     presenza   che   è  definito  con  regolamento   di   cui
     all'articolo 3.

                                Art. 6.
                              Destinatari

           1.   All'assegnazione  dei   premi   sono   ammessi
     esclusivamente studenti e studiosi residenti in Sicilia.

          2.  Le  somme  residue  risultanti  da  premi  annui
     conferiti sono destinate alle spese per tavole rotonde  e
     seminari  di  carattere complementare di cui all'articolo
     4,   nell'ambito   dei  programmi  di   pubblicazione   e
     divulgazione   da  effettuarsi  a  norma   del   relativo
     regolamento  di  attuazione, e per le spese  di  convegni
     che   possono   essere  organizzati  sui  temi   di   cui
     all'articolo 1.

                                Art. 7.
                                Pareri

       1.  La gestione dei premi e le spese da effettuarsi per
     l'attuazione  della presente legge sono  attribuite  alla
     Presidenza  della Regione sulla base dei pareri  espressi
     dalla    commissione    tecnico-scientifica    di     cui
     all'articolo 5.

          2.  I  pareri  relativi  alla  determinazione  degli
     elementi   ed   alla   formulazione   dei   giudizi   per
     l'assegnazione  delle  borse di studio  sono  vincolanti;
     quelli relativi alla pubblicazione e distribuzione  degli
     elaborati   e  degli  studi  sono  obbligatori   e   resi
     operativi in relazione alle disponibilità di bilancio  in
     base a graduatoria di merito.

                                Art. 8.
                           Norma finanziaria

       1.  Per le finalità della presente legge è autorizzata,
     a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2018,  la  spesa
     complessiva di 180 migliaia di euro.

         2.  All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante
     utilizzo  delle  disponibilità di cui  all'accantonamento
     disposto dalla Tabella A della legge regionale 16  aprile
     2003, n. 4.

                            Art. 9.
                         Norma finale

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

       2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.