Attuale
21 feb 2018 Parere espresso Commissione UE Seduta n. 10 0900 Commissione UE
Storico
05 gen 2018 Assegnato per esame Commissione PRIMA
05 gen 2018 Assegnato per parere Commissione QUINTA
05 gen 2018 Assegnato per parere Commissione UE
09 gen 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 9 AULA
07 feb 2018 Esaminato in commissione Seduta n. 7 0100 Commissione PRIMA
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, col presente disegno di legge si propone una modifica all'ordinamento dell'amministrazione regionale con l'accorpamento di due Assessorati e l'istituzione di uno nuovo. In particolare, si prevede l'attribuzione delle materie turismo e beni culturali alla competenza di un unico ramo dell'amministrazione, con la fusione degli attuali distinti assessorati ai Beni culturali e identità siciliana e al Turismo, sport e spettacolo . Il predetto accorpamento si rende necessario, in primo luogo, al fine di rendere omogeneo il governo di tali importanti materie con quanto avviene a livello statale laddove, con l'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 24 giugno 2013, n. 71, le politiche del Turismo, cui precedentemente era preposto un Ufficio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state affidate al Ministero dei beni e delle attività culturali. Riteniamo di fondamentale importanza, inoltre, l'adozione di modelli di gestione unitaria ed integrata del patrimonio culturale, turistico e ambientale del territorio, al fine di conseguire obiettivi non solo connessi alla tutela ma anche alla sua valorizzazione e promozione, puntando su interventi in grado di coinvolgere e mettere a sistema tutte le risorse disponibili con positive ricadute economiche conseguenti ai potenziali flussi turistici alimentati dall'attrattività del territorio. Un modello di gestione, quindi, che costituisca un valido supporto anche per la riqualificazione ambientale, in grado di stimolare operazioni di recupero e salvaguardia del patrimonio ed esercitare azioni di richiamo su numerose attività economiche. Si prevede, infine, di elevare al rango di Assessorato il Dipartimento regionale della Programmazione, attualmente incardinato presso la Presidenza della Regione quale Autorità di coordinamento delle Autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, al fine di potenziare la capacità di programmazione delle risorse finanziarie extraregionali. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. 1. L'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: Art. 6. Amministrazione centrale - 1. L'Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti assessorati regionali: a) Assessorato regionale delle attività produttive; b) Assessorato regionale dei beni culturali e del turismo; c) Assessorato regionale dell'economia; d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità; e) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica; f) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; g) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione; h) Assessorato regionale del lavoro; i) Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca; l) Assessorato regionale della salute, della famiglia e delle politiche sociali; m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; n) Assessorato regionale del Programmazione.'. Art. 2. 1. Entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono dettate le norme di attuazione della presente legge. Art. 3. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.