Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione. Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i. Istituzione dell'Assessorato alla Programmazione

Iter

Attuale
21 feb 2018 Parere espresso Commissione UE Seduta n. 10 0900 Commissione UE

Storico
05 gen 2018 Assegnato per esame Commissione PRIMA
05 gen 2018 Assegnato per parere Commissione QUINTA
05 gen 2018 Assegnato per parere Commissione UE
09 gen 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 9 AULA
07 feb 2018 Esaminato in commissione Seduta n. 7 0100 Commissione PRIMA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

         Onorevoli colleghi,

         col   presente  disegno  di  legge  si  propone   una
     modifica  all'ordinamento dell'amministrazione  regionale
     con l'accorpamento di due Assessorati e l'istituzione  di
     uno  nuovo.  In  particolare, si  prevede  l'attribuzione
     delle  materie  turismo e beni culturali alla  competenza
     di  un  unico ramo dell'amministrazione, con  la  fusione
     degli  attuali distinti assessorati ai  Beni culturali  e
     identità siciliana  e al  Turismo, sport e spettacolo .

         Il  predetto  accorpamento si  rende  necessario,  in
     primo  luogo, al fine di rendere omogeneo il  governo  di
     tali  importanti  materie con quanto  avviene  a  livello
     statale  laddove, con l'articolo 1, commi  2  e  3  della
     legge  24  giugno 2013, n. 71, le politiche del  Turismo,
     cui  precedentemente era preposto un  Ufficio  presso  la
     Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  sono   state
     affidate   al   Ministero  dei  beni  e  delle   attività
     culturali.

         Riteniamo   di   fondamentale  importanza,   inoltre,
     l'adozione  di modelli di gestione unitaria ed  integrata
     del  patrimonio  culturale, turistico  e  ambientale  del
     territorio,  al  fine di conseguire  obiettivi  non  solo
     connessi  alla tutela ma anche alla sua valorizzazione  e
     promozione,   puntando   su  interventi   in   grado   di
     coinvolgere  e  mettere  a   sistema   tutte  le  risorse
     disponibili  con positive ricadute economiche conseguenti
     ai     potenziali     flussi     turistici     alimentati
     dall'attrattività del territorio.

         Un  modello  di gestione, quindi, che costituisca  un
     valido    supporto    anche   per   la   riqualificazione
     ambientale, in grado di stimolare operazioni di  recupero
     e  salvaguardia  del patrimonio ed esercitare  azioni  di
     richiamo  su  numerose attività economiche.  Si  prevede,
     infine,   di   elevare  al  rango   di   Assessorato   il
     Dipartimento regionale della Programmazione,  attualmente
     incardinato  presso  la Presidenza  della  Regione  quale
     Autorità di coordinamento delle Autorità di gestione  del
     P.O.  F.E.S.R.  Sicilia 2014/2020, al fine di  potenziare
     la  capacità  di programmazione delle risorse finanziarie
     extraregionali.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.

         1.  L'articolo  6 della legge regionale  29  dicembre
     1962,  n.  28  e successive modifiche ed integrazioni,  è
     sostituito   dal   seguente:   Art.  6.   Amministrazione
     centrale  - 1. L'Amministrazione della Regione è ordinata
     nella   Presidenza   della   Regione   e   nei   seguenti
     assessorati regionali:

      a) Assessorato regionale delle attività produttive;
      b)  Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  e  del
     turismo;
      c) Assessorato regionale dell'economia;
      d)  Assessorato regionale dell'energia e dei servizi  di
     pubblica utilità;
      e)  Assessorato regionale delle autonomie locali e della
     funzione pubblica;
      f)  Assessorato regionale delle infrastrutture  e  della
     mobilità;
      g)   Assessorato  regionale  dell'istruzione  e   della
     formazione;
      h) Assessorato regionale del lavoro;
      i)   Assessorato   regionale  dell'agricoltura,   dello
     sviluppo rurale e della pesca;
      l) Assessorato regionale della salute, della famiglia  e
     delle politiche sociali;
      m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
      n) Assessorato regionale del Programmazione.'.

                                Art. 2.

         1.  Entro  60  giorni dall'emanazione della  presente
     legge,   con   decreto  del  Presidente  della   Regione,
     adottato  previa  delibera  della  Giunta  regionale,  da
     pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Regione
     siciliana,  sono  dettate le norme  di  attuazione  della
     presente legge.

                                Art. 3.
                             Norma finale

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

       2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.